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139311
IDG810600056
81.06.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnevali Ugo
Commento agli artt. 1, 2, 3 l. 10 giugno 1978 n. 316 e art. 1783 c.c. (responsabilita' degli albergatori. Modifiche al codice civile)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 1, pag. 127-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31750
L' A., premesso un breve cenno alla disciplina finora vigente in tema di responsabilita' dell' albergatore, rileva che la distinzione fra cose consegnate e non consegnate, e' bensi' rimasta nella nuova normativa, ma e' scomparso ogni accenno al fatto che l' albergatore e' obbligato, rispetto alle prime, come un depositario. Circa la natura della responsabilita' dell' albergatore, l' A. sostiene che si tratta di una speciale responsabilita' ex lege, autonoma rispetto al rapporto che sorge tra albergatore e cliente, ma ad esso accessoria. L' A. prosegue affermando che il soggetto tutelato dagli artt. 1783 e ss. c.c. e' solo chi ha gia' stipulato un contratto con l' albergatore. Si sofferma quindi sulla nozione di cose "portate in albergo" contenuta nell' art. 1783 c.c.. Conclude infine esaminando il limite, previsto dall' articolo citato nell' "equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell' alloggio per giornata".
art. 1783 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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