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139315
IDG810600060
81.06.00060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonilini Giovanni
Commento all' art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 316 e art. 1785 ter c.c. (responsabilita' degli albergatori. Modifiche al codice civile)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 1, pag. 145-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31750
L' articolo in esame sancisce un obbligo di denuncia all' albergatore, da parte del cliente, dell' avvenuto danneggiamento di una cosa: quando questo avviene "con ritardo ingiustificato" l' albergatore sara' esentato da responsabilita'. L' A., esaminando la ratio della disposizione, afferma che la norma e' dettata principalmente a tutela dell' albergatore, in quanto mira a rendergli noto il danno e a rendergli possibile individuarne l' agente. Circa l' ambito di applicazione della norma, l' A. afferma che essa include sia le cose non consegnate (art. 1783 c.c.) che quelle consegnate o ingiustificatamente rifiutate. Infine, conclude occupandosi del "ritardo ingiustificato" e della forma della denuncia: a proposito di quest' ultima afferma che e' sufficiente una denuncia verbale, mentre ragioni di prudenza consigliano di premunirsi di una prova scritta.
art. 1785 ter c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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