Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139335
IDG810600170
81.06.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Partesotti Giulio
Commento all' art. 2 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 e l. 24 novembre 1978 n. 738 (agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 292-294
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
La norma esclude la facolta' di recesso agli assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, ipotizza che vista la clausola di tacita proroga vietando la disdetta; il significato della norma e' quello di operare una continuazione ex lege del rapporto assicurativo che venga a scadenza nel biennio successivo al trasferimento, prorogandolo per la durata prevista dal contratto originario. Il secondo comma vieta alle imprese di assicurare gli stessi rischi gia' assicurati con i contratti trasferiti, questo completa il disegno legislativo di garantire coattivamente la conservazione e la permanenza del portafoglio trasferito contestualmente alla messa in liquidazione della societa' di assicurazione. La violazione del divieto produce nullita' del contratto con obbligo di restituzione dei premi.
art. 2 d.l. 26 settembre 1978, n. 576 l. 24 novembre 1978, n. 738
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati