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139337
IDG810600172
81.06.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Partesotti Giulio
Commento all' art. 4 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 e l. 24 novembre 1978 n. 738 (agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amminsitrativa)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 296-301
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
La norma stabilisce che la funzione di organo di liquidazione del fondo e' attribuita all' impresa cessionaria. Se tra il creditore e l' impresa cessionaria si raggiunga l' accordo sull' importo spettante a titolo di risarcimento, la somma viene pagata direttamente dal fondo. Nel caso di lite giudiziale la legittimazione processuale spetta alla impresa cessionaria in nome e per conto del fondo, che non puo' intervenire in senso tecnico, perche' e' gia' parte del giudizio in quanto rappresentato dall' impresa cessionaria. Per quanto riguarda le spese la norma distingue tra quelle direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno e le altre spese, secondo il regime comune dettato per l' impresa designata.
art. 4 d.l. 26 settembre 1978, n. 576 l. 24 novembre 1978, n. 738
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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