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139338
IDG810600173
81.06.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Martinengo Giovanni
Commento all' art. 5 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 e l. 24 novembre 1978 n. 738 (agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 302-313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D747; D18102
La norma salvaguarda il posto di lavoro per i dipendenti esercenti il ramo r.c. delle assicurazioni poste in liquidazione. Si estinguono di diritto tutti i rapporti di lavoro, ma e' fatto obbligo all' impresa cessionaria di riassunzione immediata. L' A. indica quali dovranno essere le caratteristiche del nuovo contratto: solo la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la stessa qualifica che avevano i lavoratori alla fine del precedente rapporto. Rimangono esclusi dall' obbligo di riassumere della cedente i dirigenti ed i lavoratori di cui all' art. 2095 c.c. con meno di un anno di anzianita' di servizio; questa disposizione presenta dubbi di costituzionalita'. I lavoratori riassunti hanno diritto alla indennita' di anzianita' da parte del liquidatore. La norma pone infine l' obbligo dell' impresa cessionaria di mettere a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l' amministrazione della procedura.
art. 5 d.l. 26 settembre 1978, n. 576 l. 24 novembre 1978, n. 738
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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