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| IDG810600173 | |
| 81.06.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Martinengo Giovanni
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| Commento all' art. 5 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 e l. 24 novembre
1978 n. 738 (agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta
amministrativa)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 302-313
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D747; D18102
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| La norma salvaguarda il posto di lavoro per i dipendenti esercenti il
ramo r.c. delle assicurazioni poste in liquidazione. Si estinguono di
diritto tutti i rapporti di lavoro, ma e' fatto obbligo all' impresa
cessionaria di riassunzione immediata. L' A. indica quali dovranno
essere le caratteristiche del nuovo contratto: solo la stipulazione
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la stessa
qualifica che avevano i lavoratori alla fine del precedente rapporto.
Rimangono esclusi dall' obbligo di riassumere della cedente i
dirigenti ed i lavoratori di cui all' art. 2095 c.c. con meno di un
anno di anzianita' di servizio; questa disposizione presenta dubbi di
costituzionalita'. I lavoratori riassunti hanno diritto alla
indennita' di anzianita' da parte del liquidatore. La norma pone
infine l' obbligo dell' impresa cessionaria di mettere a disposizione
del commissario liquidatore il personale necessario per l'
amministrazione della procedura.
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| art. 5 d.l. 26 settembre 1978, n. 576
l. 24 novembre 1978, n. 738
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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