| 139351 | |
| IDG810600186 | |
| 81.06.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Casarotto G.
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| Commento all' articolo unico l. 8 gennaio 1979, n. 2 (interpretazione
autentica dell' art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590, con le
modificazioni e integrazioni della l. 14 agosto 1971, n. 817)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 395-399
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91613
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| Il coltivatore, nel caso che riscatti il fondo dal terzo acquirente
ai sensi dell' art. 8 l. 590/1965, e' tenuto a corrispondere la somma
dovuta entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dalla
comunicazione dell' adesione dell' acquirente o del subacquirente al
retratto stesso, oppure, nel caso in cui questi contesti l' acquisto
del coltivatore, dal passaggio in giudicato della sentenza che l'
abbia accertato. L' A. rileva che, legando il termine di pagamento al
riconoscimento del diritto del coltivatore o al suo accertamento
definitivo ad opera del giudice, la legge sancisce definitivamente la
rilevanza dell' opposizione del retrattato sull' obbligo del
coltivatore. Vengono inoltre addossati all' acquirente del fondo gli
effetti della svalutazione monetaria; in quest' ultimo caso si ha un
rovesciamento della situazione anteriore.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
l. 8 gennaio 1979, n. 2
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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