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139351
IDG810600186
81.06.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casarotto G.
Commento all' articolo unico l. 8 gennaio 1979, n. 2 (interpretazione autentica dell' art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della l. 14 agosto 1971, n. 817)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 395-399
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91613
Il coltivatore, nel caso che riscatti il fondo dal terzo acquirente ai sensi dell' art. 8 l. 590/1965, e' tenuto a corrispondere la somma dovuta entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dalla comunicazione dell' adesione dell' acquirente o del subacquirente al retratto stesso, oppure, nel caso in cui questi contesti l' acquisto del coltivatore, dal passaggio in giudicato della sentenza che l' abbia accertato. L' A. rileva che, legando il termine di pagamento al riconoscimento del diritto del coltivatore o al suo accertamento definitivo ad opera del giudice, la legge sancisce definitivamente la rilevanza dell' opposizione del retrattato sull' obbligo del coltivatore. Vengono inoltre addossati all' acquirente del fondo gli effetti della svalutazione monetaria; in quest' ultimo caso si ha un rovesciamento della situazione anteriore.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 8 gennaio 1979, n. 2
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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