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| IDG810600190 | |
| 81.06.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cendon Paolo
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| Commento a l. 27 dicembre 1977, n. 968 (principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 447-479
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91100
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| Nella nostra dottrina e giurisprudenza la fauna selvatica e' stata
sempre considerata res nullius, solo recentemente e' stata annoverata
nel patrimonio indisponibile dello Stato. L' A. chiarisce la
denominazione tecnica di selvaggina, precisando quali sono le specie
che formano oggetto della proprieta' dello Stato nonche' i termini in
cui appaiono ritoccate le tradizionali classificazioni giuridiche
degli animali, dopodiche' esamina i singoli mutamenti che l'
approvazione di questa legge-quadro ha determinato nell' ambiente
privatistico. Sotto quest' ultimo profilo e' da porre in luce che
spettano allo Stato tutti i normali rimedi con cui un
dominus-possessore puo' far valere nei confronti dei terzi i suoi
diritti e interessi sulla cosa, in particolare tra le azioni a difesa
della proprieta' spicca la rivendicazione, imprescrittibile e che non
puo' risultare paralizzata da un' eventuale usucapione a favore del
convenuto, in quanto il possesso delle cose di cui non si puo'
acquistare la proprieta' e' senza effetto. Appare inoltre che l' art.
1153 c.c. possa essere applicato se l' alienazione e' caduta durante
la stagione di caccia. L' A. elenca infine quali sono gli obblighi e
i doveri imposti alla collettivita' e a soggetti particolari ed i
divieti.
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| art. 826 c.c.
art. 923 c.c.
art. 1145 c.c.
l. 27 dicembre 1977, n. 968
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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