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139357
IDG810600192
81.06.00192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Modica Riccardo
Commento all' art. 2 d.p.r. 22 dicembre 1977, n. 1258 (attuazione della delega di cui all' art. 4 l. 12 agosto 1977, n. 675, concernente il controllo dell' attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilita' del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 2, pag. 482-486
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18104
Nell' ipotesi in cui le imprese beneficiarie non riescano a mantenere una certa redditivita' e' prevista la misura sanzionatoria della sospensione delle agevolazioni concesse, e cio' quando la redditivita' risulti, per due esercizi consecutivi, inferiore del 50% a quella stabilita nella relazione istruttoria che l' istituto di credito, al quale l' impresa ha fatto domanda di finanziamento, trasmette al CIPI. Il recupero della redditivita' costituisce il presupposto per il ripristino della erogazione delle agevolazioni perdute con la sospensione. Tale delibera sembra avere carattere retroattivo. La ratio della norma sembra chiara: il legislatore ha voluto circoscrivere il controllo pubblico al periodo necessario per ammortizzare la spesa sostenuta con i benefici posti a carico della collettivita'.
art. 2 d.p.r. 22 dicembre 1977, n. 1258
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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