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| IDG811000106 | |
| 81.10.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lo Giudice Bruno
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| Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'
art. 44 del d.p.r. n. 636 del 1972
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| Nota a ord. C. Cost. 5-11 giugno 1980 n. 85
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| Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 901-906
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2171; D2175; D1207
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| L' A. ricorda che con disposizione transitoria la riforma del
contenzioso tributario aveva previsto l' obbligo per il contribuente
di chiedere entro 6 mesi dalla data di insediamento delle nuove
commissioni tributarie (termine successivamente prorogato al 31
dicembre 1974) la trattazione del ricorso proposto con istanza
rivolta alla commissione e presentata al competente ufficio
finanziario, pena l' estinzione del procedimento contenzioso
pendente. Prescindendo dall' esame delle argomentazioni addotte a
sostegno delle eccezioni di incostituzionalita' sollevate con
riferimento alla situazione di cosa giudicata formatasi ingiustamente
in modo automatico nei riguardi di molti contribuenti e dei motivi
del rigetto di tali eccezioni da parte della Corte Costituzionale, l'
A., anche alla luce di recenti risoluzioni ministeriali, ravvisa un
possibile rimedio degli iniqui effetti della norma ricordata nell'
impiego dell' istituto dell' "autotutela amministrativa". Precisato
che trattasi di uno strumento approntato per la tutela degli
interessi dell' amministrazione dalla stessa discrezionalmente
valutati, in quanto l' amministrazione, rimuovendo d' ufficio l' atto
viziato si sottrae alle possibili conseguenze negative cui andrebbe
incontro lasciandolo in vita, e che l' esercizio di tale forma di
autotutela e' subordinato alla concreta esistenza di un interesse
pubblico ed attuale, l' A. ritiene che nel caso di atto di
accertamento divenuto definitivo per omessa istanza di fissazione di
udienza l' ufficio finanziario possa, se discrezionalmente lo ritiene
opportuno, procedere eventualmente al riesame dell' atto per
annullarlo accertando l' esistenza effettiva del vizio di
legittimita' rilevato d' ufficio o segnalato dal contribuente, dell'
interesse pubblico ed attuale all' eliminazione dell' atto viziato e
dell' insussistenza di turbative nella situazione giuridica
consolidata.
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| art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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