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139396
IDG811000106
81.10.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Giudice Bruno
Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 44 del d.p.r. n. 636 del 1972
Nota a ord. C. Cost. 5-11 giugno 1980 n. 85
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 901-906
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2171; D2175; D1207
L' A. ricorda che con disposizione transitoria la riforma del contenzioso tributario aveva previsto l' obbligo per il contribuente di chiedere entro 6 mesi dalla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie (termine successivamente prorogato al 31 dicembre 1974) la trattazione del ricorso proposto con istanza rivolta alla commissione e presentata al competente ufficio finanziario, pena l' estinzione del procedimento contenzioso pendente. Prescindendo dall' esame delle argomentazioni addotte a sostegno delle eccezioni di incostituzionalita' sollevate con riferimento alla situazione di cosa giudicata formatasi ingiustamente in modo automatico nei riguardi di molti contribuenti e dei motivi del rigetto di tali eccezioni da parte della Corte Costituzionale, l' A., anche alla luce di recenti risoluzioni ministeriali, ravvisa un possibile rimedio degli iniqui effetti della norma ricordata nell' impiego dell' istituto dell' "autotutela amministrativa". Precisato che trattasi di uno strumento approntato per la tutela degli interessi dell' amministrazione dalla stessa discrezionalmente valutati, in quanto l' amministrazione, rimuovendo d' ufficio l' atto viziato si sottrae alle possibili conseguenze negative cui andrebbe incontro lasciandolo in vita, e che l' esercizio di tale forma di autotutela e' subordinato alla concreta esistenza di un interesse pubblico ed attuale, l' A. ritiene che nel caso di atto di accertamento divenuto definitivo per omessa istanza di fissazione di udienza l' ufficio finanziario possa, se discrezionalmente lo ritiene opportuno, procedere eventualmente al riesame dell' atto per annullarlo accertando l' esistenza effettiva del vizio di legittimita' rilevato d' ufficio o segnalato dal contribuente, dell' interesse pubblico ed attuale all' eliminazione dell' atto viziato e dell' insussistenza di turbative nella situazione giuridica consolidata.
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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