| 139401 | |
| IDG811000111 | |
| 81.10.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Cinti Noe'
| |
| Il coacervo dell' imposta di ricchezza mobile
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Comm. centr. sez. un. 29 novembre 1979 n. 12570
| |
| Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 1165-1173
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D21800; D21801; D23028; D23024; D203; D14315
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nel commentare la decisione della commissione tributaria centrale in
cui si afferma che la legge n. 1190 del 1964 ha introdotto una
tassazione di ricchezza mobile progressiva per scaglioni sui compensi
corrisposti ai dipendenti dello Stato estendendola a tutti gli
assegni fissi ed ai compensi accessori comunque percepiti, l' A.
osserva che in effetti con la suddetta normativa e' stato adottato un
criterio di progressivita' delle aliquote irrazionalmente dissociato
dalla tecnica del cumulo dei cespiti imponibili. Ricordati i
precedenti amministrativi dell' imposizione diretta per ritenuta e la
prassi amministrativa instaurata dopo la legge n. 1190 del 1964, l'
A. ritiene che con dubbia legittimita' costituzionale il legislatore
abbia voluto creare due diverse tecniche impositive, una per i
dipendenti statali con diversi uffici erogatori di compensi ed una
per dipendenti, pubblici e privati, con unico ufficio erogatore,
disponendo solo per questi ultimi un coacervo delle diverse
indennita'. Secondo l' A. a tale stranezza normativa ha poi fatto
riscontro una serie di stranezze ed irrazionalita' nella pratica
applicazione sia della legge sia delle istruzioni con cui i diversi
Ministeri hanno cercato di dare una qualche realizzazione alla voluta
progressivita'.
| |
| art. 126 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 127 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
l. 3 novembre 1964, n. 1190
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |