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139401
IDG811000111
81.10.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cinti Noe'
Il coacervo dell' imposta di ricchezza mobile
Nota a Comm. centr. sez. un. 29 novembre 1979 n. 12570
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 1165-1173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21800; D21801; D23028; D23024; D203; D14315
Nel commentare la decisione della commissione tributaria centrale in cui si afferma che la legge n. 1190 del 1964 ha introdotto una tassazione di ricchezza mobile progressiva per scaglioni sui compensi corrisposti ai dipendenti dello Stato estendendola a tutti gli assegni fissi ed ai compensi accessori comunque percepiti, l' A. osserva che in effetti con la suddetta normativa e' stato adottato un criterio di progressivita' delle aliquote irrazionalmente dissociato dalla tecnica del cumulo dei cespiti imponibili. Ricordati i precedenti amministrativi dell' imposizione diretta per ritenuta e la prassi amministrativa instaurata dopo la legge n. 1190 del 1964, l' A. ritiene che con dubbia legittimita' costituzionale il legislatore abbia voluto creare due diverse tecniche impositive, una per i dipendenti statali con diversi uffici erogatori di compensi ed una per dipendenti, pubblici e privati, con unico ufficio erogatore, disponendo solo per questi ultimi un coacervo delle diverse indennita'. Secondo l' A. a tale stranezza normativa ha poi fatto riscontro una serie di stranezze ed irrazionalita' nella pratica applicazione sia della legge sia delle istruzioni con cui i diversi Ministeri hanno cercato di dare una qualche realizzazione alla voluta progressivita'.
art. 126 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 127 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 l. 3 novembre 1964, n. 1190
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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