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139404
IDG811000114
81.10.00114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casella Mario
Interpretazione della legge e tecnica interpretativa. La normativa valutaria e l' "investimento diretto"
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 553-578
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D210; D537; D538
Ricordata la definizione dell' interpretazione giuridica quale "metodologia diretta a prendere possesso di contenuti di significati tramandati", l' A. segnala la duplice difficolta' che si incontra nella costruzione dell' interpretazione giuridica come scienza o teoria generale astratta e categoriale, retta da leggi naturali od immutabili e nell' individuazione di regole concrete che consentano caso per caso la costruzione del solo significato "giusto" dei contenuti tramandati. La prima difficolta' e' determinata dalla reazione dell' esperienza considerata sulla metodologia, la seconda dalla formulazione delle norme positive che regolano l' interpretazione giuridica (di cui si e' solo recentemente riconosciuta la vincolativita' legale) e che sembrano contemplare soprattutto precetti grammaticali, sintattici e logici. Ne deriva una sorta di diffusa insoddisfazione cui si aggiunge la divaricazione tra scienza giuridica e tecnica di interpretazione intesa come esperienza logico-valutativa che investe in termini generali la determinazione del senso delle leggi e delle altre dichiarazioni giuridiche. I canoni positivi tradizionali che regolano espressamente l' interpretazione giuridica non sono di per se' idonei a dare la certezza che l' interprete raggiunga il risultato giusto, individuando il contenuto concreto della formula, che risponde in quel momento alla scelta imposta dall' ordinamento. Secondo l' A. una fase essenziale del procedimento interpretativo della legge e delle altre dichiarazioni giuridiche consiste nell' individuazione del linguaggio applicabile alla specie: l' individuazione del significato proprio di uno o piu' segni impiegati nella formula postula l' esistenza di un parametro concreto di riferimento che, non esistendo per i singoli segni, va individuato con riguardo al contesto del discorso ed alla funzione che questo deve assolvere. Al fine di svolgere considerazioni piu' specifiche l' A. esamina alcune problematiche attinenti l' applicazione del diritto penale commerciale relativo alla disciplina dei crimini previsti nella legge fallimentare o consumati nell' amministrazione delle imprese strutturate come societa' di capitali, nonche' peculiari ipotesi di violazione di norme fiscali o valutarie. Con particolare riguardo alle disposizioni valutarie in materia di "investimento diretto" (strumento che consente all' imprenditore italiano all' estero di gestire le sue iniziative fuori d' Italia con mezzi finanziari che si procura nel luogo in cui opera) l' A. rileva come le difficolta' ed incertezze interpretative siano riconducibili all' applicazione di un lessico tecnico-specialistico, organico, compiuto e diverso nei significati da quello proprio degli operatori tecnico-giuridici, di cui pure usa gli stessi segni (parole, proposizioni, definizioni).
l. 30 aprile 1976, n. 159 l. 8 ottobre 1976, n. 689
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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