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| IDG811000114 | |
| 81.10.00114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Casella Mario
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| Interpretazione della legge e tecnica interpretativa. La normativa
valutaria e l' "investimento diretto"
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| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 553-578
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D210; D537; D538
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| Ricordata la definizione dell' interpretazione giuridica quale
"metodologia diretta a prendere possesso di contenuti di significati
tramandati", l' A. segnala la duplice difficolta' che si incontra
nella costruzione dell' interpretazione giuridica come scienza o
teoria generale astratta e categoriale, retta da leggi naturali od
immutabili e nell' individuazione di regole concrete che consentano
caso per caso la costruzione del solo significato "giusto" dei
contenuti tramandati. La prima difficolta' e' determinata dalla
reazione dell' esperienza considerata sulla metodologia, la seconda
dalla formulazione delle norme positive che regolano l'
interpretazione giuridica (di cui si e' solo recentemente
riconosciuta la vincolativita' legale) e che sembrano contemplare
soprattutto precetti grammaticali, sintattici e logici. Ne deriva una
sorta di diffusa insoddisfazione cui si aggiunge la divaricazione tra
scienza giuridica e tecnica di interpretazione intesa come esperienza
logico-valutativa che investe in termini generali la determinazione
del senso delle leggi e delle altre dichiarazioni giuridiche. I
canoni positivi tradizionali che regolano espressamente l'
interpretazione giuridica non sono di per se' idonei a dare la
certezza che l' interprete raggiunga il risultato giusto,
individuando il contenuto concreto della formula, che risponde in
quel momento alla scelta imposta dall' ordinamento. Secondo l' A. una
fase essenziale del procedimento interpretativo della legge e delle
altre dichiarazioni giuridiche consiste nell' individuazione del
linguaggio applicabile alla specie: l' individuazione del significato
proprio di uno o piu' segni impiegati nella formula postula l'
esistenza di un parametro concreto di riferimento che, non esistendo
per i singoli segni, va individuato con riguardo al contesto del
discorso ed alla funzione che questo deve assolvere. Al fine di
svolgere considerazioni piu' specifiche l' A. esamina alcune
problematiche attinenti l' applicazione del diritto penale
commerciale relativo alla disciplina dei crimini previsti nella legge
fallimentare o consumati nell' amministrazione delle imprese
strutturate come societa' di capitali, nonche' peculiari ipotesi di
violazione di norme fiscali o valutarie. Con particolare riguardo
alle disposizioni valutarie in materia di "investimento diretto"
(strumento che consente all' imprenditore italiano all' estero di
gestire le sue iniziative fuori d' Italia con mezzi finanziari che si
procura nel luogo in cui opera) l' A. rileva come le difficolta' ed
incertezze interpretative siano riconducibili all' applicazione di un
lessico tecnico-specialistico, organico, compiuto e diverso nei
significati da quello proprio degli operatori tecnico-giuridici, di
cui pure usa gli stessi segni (parole, proposizioni, definizioni).
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| l. 30 aprile 1976, n. 159
l. 8 ottobre 1976, n. 689
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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