Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139405
IDG811000116
81.10.00116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tremonti Giulio
I precedenti storici della pregiudiziale tributaria assoluta e le ragioni della sua permanenza dal 1929 ad oggi
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 644-651
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60022; D215; D6000; D538
L' A. osserva che nel nostro ordinamento giuridico le trasgressioni del dovere di dichiarare i redditi posseduti e di fornire una corretta rappresentazione contabile sono penalmente sanzionate da appena mezzo secolo, in quanto precedentemente la struttura reale delle imposte (riferite a presupposti che ordinariamente erano fatti notori) non richiedeva dichiarazioni o rappresentazioni, con la conseguenza che l' omessa dichiarazione o la non corretta rappresentazione contabile del presupposto non perfezionavano fattispecie criminali. Non sarebbe peraltro esatto concludere che la successiva scelta di sanzionare penalmente le pratiche evasive sia dipesa da un radicale mutamento dell' ambiente tributario dovuto all' introduzione di elementi di personalita' nel sistema impositivo. Rilevato il contrasto tra l' idea dell' imposta personale e progressiva sul reddito effettivo e l' ideologia fascista (orientata verso forme d' imposizione sul reddito quale effettivamente posseduto e verso gli strumenti necessari per attuarle) ed il conseguente disinteresse di tale ideologia per ogni forma di dichiarazione del reddito effettivo, l' A. osserva che con formula mistificatoria venne introdotto, con la sostanziale funzione di annullare l' effetto delle norme penali sostanziali, l' istituto della pregiudiziale tributaria assoluta nel processo penale. Le ragioni per cui, cessato il regime fascista, e' stata conservata la pregiudiziale tributaria sono formalmente giuridiche, ma sostanzialmente politiche. Dal punto di vista giuridico si sostiene infatti che l' accertamento tributario costituisce elemento essenziale ai fini della giuridica esistenza del reato od una circostanza del reato od una condizione di punibilita' e che la pregiudiziale ha lo scopo di evitare la possibilita' di conflitto tra sentenza penale ed accertamento del rapporto tributario. Secondo l' A. entrambe le argomentazioni sono inconsistenti e la stessa sopravvivenza della pregiudiziale tributaria all' ideologia fascista ne dimostra l' originaria ragione politica di mistificazione. Secondo l' A. la regola in questione potrebbe giustificarsi in un sistema in cui l' accertamento amministrativo fosse prescritto per tutti i presupposti d' imposta; la coesistenza della pregiudiziale tributaria con un diverso metodo di accertamento viola il principio dell' obbligatorieta' dell' esercizio dell' azione penale, fatta dipendere da un atto amministrativo.
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 111 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati