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| IDG811000116 | |
| 81.10.00116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tremonti Giulio
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| I precedenti storici della pregiudiziale tributaria assoluta e le
ragioni della sua permanenza dal 1929 ad oggi
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| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 644-651
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60022; D215; D6000; D538
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| L' A. osserva che nel nostro ordinamento giuridico le trasgressioni
del dovere di dichiarare i redditi posseduti e di fornire una
corretta rappresentazione contabile sono penalmente sanzionate da
appena mezzo secolo, in quanto precedentemente la struttura reale
delle imposte (riferite a presupposti che ordinariamente erano fatti
notori) non richiedeva dichiarazioni o rappresentazioni, con la
conseguenza che l' omessa dichiarazione o la non corretta
rappresentazione contabile del presupposto non perfezionavano
fattispecie criminali. Non sarebbe peraltro esatto concludere che la
successiva scelta di sanzionare penalmente le pratiche evasive sia
dipesa da un radicale mutamento dell' ambiente tributario dovuto all'
introduzione di elementi di personalita' nel sistema impositivo.
Rilevato il contrasto tra l' idea dell' imposta personale e
progressiva sul reddito effettivo e l' ideologia fascista (orientata
verso forme d' imposizione sul reddito quale effettivamente posseduto
e verso gli strumenti necessari per attuarle) ed il conseguente
disinteresse di tale ideologia per ogni forma di dichiarazione del
reddito effettivo, l' A. osserva che con formula mistificatoria venne
introdotto, con la sostanziale funzione di annullare l' effetto delle
norme penali sostanziali, l' istituto della pregiudiziale tributaria
assoluta nel processo penale. Le ragioni per cui, cessato il regime
fascista, e' stata conservata la pregiudiziale tributaria sono
formalmente giuridiche, ma sostanzialmente politiche. Dal punto di
vista giuridico si sostiene infatti che l' accertamento tributario
costituisce elemento essenziale ai fini della giuridica esistenza del
reato od una circostanza del reato od una condizione di punibilita' e
che la pregiudiziale ha lo scopo di evitare la possibilita' di
conflitto tra sentenza penale ed accertamento del rapporto
tributario. Secondo l' A. entrambe le argomentazioni sono
inconsistenti e la stessa sopravvivenza della pregiudiziale
tributaria all' ideologia fascista ne dimostra l' originaria ragione
politica di mistificazione. Secondo l' A. la regola in questione
potrebbe giustificarsi in un sistema in cui l' accertamento
amministrativo fosse prescritto per tutti i presupposti d' imposta;
la coesistenza della pregiudiziale tributaria con un diverso metodo
di accertamento viola il principio dell' obbligatorieta' dell'
esercizio dell' azione penale, fatta dipendere da un atto
amministrativo.
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 111 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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