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139406
IDG811000120
81.10.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghiglione Francesco
Natura della pensione inail per riduzione di capacita' lavorativa
Nota a Comm. centr. sez. XVI 1 dicembre 1978 n. 16468
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 369-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23027; D23036; D23030; D23020; D23060; D23067; D2160; D7013; D7023
L' A. commenta la decisione con cui la Commissione Tributaria centrale ha escluso la natura reddituale della rendita vitalizia corrisposta dall' INAIL per riduzione della capacita' lavorativa a titolo di risarcimento per un danno subito ed il cui ammontare sia quantificabile in ragione del danno stesso, dichiarandolo pertanto esente dall' imposta di ricchezza mobile e dall' imposta complementare. Rilevata l' applicabilita' della decisione in materia di IRPEF, l' A. osserva che essa si fonda su di un concetto di reddito caratterizzato dall' accrescimento di ricchezza da parte del soggetto che lo possiede ed esclude pertanto implicitamente la tassabilita' di tutte le rendite previste dalle norme riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, proprio in ragione del fatto che il mero risarcimento del danno subito non e' suscettibile di produrre ricchezza novella. L' amministrazione finanziaria, conformatasi all' orientamento giurisprudenziale con la dichiarata intassabilita' delle prestazioni economiche erogate dall' INAIL contro gli infortuni sul lavoro, ha peraltro precisato la natura reddituale delle indennita' identificabili in un' entrata integrativa e sostitutiva della retribuzione, cioe' delle sole indennita' corrisposte per inabilita' temporanea assoluta.
art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 5 l. 3 aprile 1958, n. 474 art. 47 lett. f d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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