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| IDG811000120 | |
| 81.10.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ghiglione Francesco
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| Natura della pensione inail per riduzione di capacita' lavorativa
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| Nota a Comm. centr. sez. XVI 1 dicembre 1978 n. 16468
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| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 369-370
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23027; D23036; D23030; D23020; D23060; D23067; D2160; D7013; D7023
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| L' A. commenta la decisione con cui la Commissione Tributaria
centrale ha escluso la natura reddituale della rendita vitalizia
corrisposta dall' INAIL per riduzione della capacita' lavorativa a
titolo di risarcimento per un danno subito ed il cui ammontare sia
quantificabile in ragione del danno stesso, dichiarandolo pertanto
esente dall' imposta di ricchezza mobile e dall' imposta
complementare. Rilevata l' applicabilita' della decisione in materia
di IRPEF, l' A. osserva che essa si fonda su di un concetto di
reddito caratterizzato dall' accrescimento di ricchezza da parte del
soggetto che lo possiede ed esclude pertanto implicitamente la
tassabilita' di tutte le rendite previste dalle norme riguardanti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, proprio in ragione
del fatto che il mero risarcimento del danno subito non e'
suscettibile di produrre ricchezza novella. L' amministrazione
finanziaria, conformatasi all' orientamento giurisprudenziale con la
dichiarata intassabilita' delle prestazioni economiche erogate dall'
INAIL contro gli infortuni sul lavoro, ha peraltro precisato la
natura reddituale delle indennita' identificabili in un' entrata
integrativa e sostitutiva della retribuzione, cioe' delle sole
indennita' corrisposte per inabilita' temporanea assoluta.
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| art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
art. 5 l. 3 aprile 1958, n. 474
art. 47 lett. f d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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