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139407
IDG811000121
81.10.00121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappelli Giancarlo
Rapporto fra datore di lavoro e dipendente per la tassazione dei compensi
Nota a Comm. centr. sez. X 16 giugno 1978 n. 10702
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 371-373
D2144; D21440; D2145; D23028; D23025; D21800; D7440
L' A. esprime perplessita' in merito alla tesi giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro e' responsabile d' imposta per il pagamento dell' imposta di ricchezza mobile categoria c/2 sulle retribuzioni dei dipendenti per l' ammontare previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ricordata la distinzione tra sostituto d' imposta e responsabile d' imposta, osserva che definire il datore di lavoro "responsabile d' imposta", sostenendo implicitamente che sussiste solidarieta' nel pagamento, non e' esatto neppure nell' ipotesi in cui la rivalsa sia obbligatoria. L' art. 127 del previgente testo unico delle imposte dirette fa bensi' obbligo al datore di lavoro di operare la ritenuta alla fonte all' atto della corresponsione dei redditi, stabilendo altresi' l' obbligo per gli uffici tributari di riscuotere l' imposta nei confronti del sostituito qualora la rivalsa non sia stata esercitata, ma quest' ultima previsione non e' altro che naturale conseguenza del fatto che e' il sostituito che deve in definitiva sopportare il carico d' imposta in relazione al presupposto dell' obbligazione tributaria sorta nei suoi confronti. L' A. critica inoltre l' affermazione secondo cui l' ufficio ha il potere di rettificare induttivamente le spese per il personale perche' le paghe esposte non sono corrispondenti a quelle fissate dal contratto collettivo. Osserva infatti che l' art. 119 consente la correzione induttiva nella ricorrenza di presupposti che non sussistono nel caso di violazione di norme di contratti collettivi.
art. 127 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 119 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 14 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 15 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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