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139411
IDG811000126
81.10.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franchi Marina
Sottoposizione dell' ordine di S. Maria gloriosa ai tributi locali
Nota a Cass. sez. I 20 febbraio 1978 n. 804
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 402-416
D24157; D82121
Nel commentare la sentenza con cui la Cassazione ha escluso che il "gran maestro" e "sovrano" dell' ordine di Santa Maria gloriosa (cui non e' riconoscibile la personalita' giuridica di diritto internazionale per carenza di autonomia ed indipendenza effettiva) sia esente da tributi locali (nella specie, imposta di famiglia e tassa rifiuti solidi urbani), l' A. osserva che la suprema Corte, affrontando il problema del fondamento della soggettivita' internazionale, ha scelto il criterio dell' effettivita', limitandosi all' accertamento delle prove dell' esistenza dell' ente ed al giudizio di rilevanza o sufficienza delle stesse. In particolare la Cassazione, escluso che l' autoqualificazione possa assurgere a valido principio di affermazione di sovranita', ha verificato la qualificazione, nel senso di effettivita' della posizione dell' ente nella comunita' internazionale, in base ai principi di autonomia ed indipendenza che sono i cardini della nozione di soggettivita' internazionale. Circa l' immunita' fiscale internazionale l' A. sottolinea come non sia invocabile in materia di tasse comunali sulla spazzatura, in quanto l' esenzione tributaria codificata internazionalmente dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 non riguarda le imposte e tasse concernenti i servizi resi dall' ente erogatore, tra i quali secondo l' A. rientra il tributo in argomento.
art. 23 Conv. Vienna 1961 (relazioni diplomatiche) art. 28 Conv. Vienna 1961 (relazioni diplomatiche) art. 34 Conv. Vienna 1961 (relazioni diplomatiche)
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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