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| IDG811000126 | |
| 81.10.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Franchi Marina
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| Sottoposizione dell' ordine di S. Maria gloriosa ai tributi locali
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| Nota a Cass. sez. I 20 febbraio 1978 n. 804
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| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 402-416
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| D24157; D82121
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| Nel commentare la sentenza con cui la Cassazione ha escluso che il
"gran maestro" e "sovrano" dell' ordine di Santa Maria gloriosa (cui
non e' riconoscibile la personalita' giuridica di diritto
internazionale per carenza di autonomia ed indipendenza effettiva)
sia esente da tributi locali (nella specie, imposta di famiglia e
tassa rifiuti solidi urbani), l' A. osserva che la suprema Corte,
affrontando il problema del fondamento della soggettivita'
internazionale, ha scelto il criterio dell' effettivita', limitandosi
all' accertamento delle prove dell' esistenza dell' ente ed al
giudizio di rilevanza o sufficienza delle stesse. In particolare la
Cassazione, escluso che l' autoqualificazione possa assurgere a
valido principio di affermazione di sovranita', ha verificato la
qualificazione, nel senso di effettivita' della posizione dell' ente
nella comunita' internazionale, in base ai principi di autonomia ed
indipendenza che sono i cardini della nozione di soggettivita'
internazionale. Circa l' immunita' fiscale internazionale l' A.
sottolinea come non sia invocabile in materia di tasse comunali sulla
spazzatura, in quanto l' esenzione tributaria codificata
internazionalmente dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche del 1961 non riguarda le imposte e tasse concernenti i
servizi resi dall' ente erogatore, tra i quali secondo l' A. rientra
il tributo in argomento.
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| art. 23 Conv. Vienna 1961 (relazioni diplomatiche)
art. 28 Conv. Vienna 1961 (relazioni diplomatiche)
art. 34 Conv. Vienna 1961 (relazioni diplomatiche)
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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