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| IDG811000127 | |
| 81.10.00127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sammartino Salvatore
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| Inapplicabilita' dell' IVA sulle cessioni di beni effettuate dopo la
cessazione dell' attivita'
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| Nota a Comm. centr. sez. XIX 25 ottobre 1979 n. 2627
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| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 422-427
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23150; D23154
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| Condividendo la tesi della commissione tributaria centrale secondo
cui l' IVA e' inapplicabile alle cessioni avvenute dopo la cessazione
dell' attivita', anche se aventi ad oggetto beni prodotti in
precedenza dalla stessa impresa, l' A., sottolineata la rilevanza
della problematica sollevata dalla pronuncia circa i limiti temporali
dell' esercizio dell' impresa, osserva che la normativa fiscale,
conformemente alla finalita' specifica del prelievo, accoglie ai fini
di una corretta identificazione della data di cessazione dell'
attivita' il principio dell' effettivita'. L' impresa cessa con l'
ultima operazione di vendita di beni relativi ad essa, realizzata nel
contesto di una serie di atti effettivamente posti in essere ed
unitariamente considerati dal diritto. Secondo l' A. l' impresa cessa
nel momento di effettuazione dell' ultimo atto di liquidazione e da
tale data decorre il termine per presentare la dichiarazione finale.
La destinazione dei beni, operata in vista della cessazione dell'
attivita', al consumo personale o familiare dell' imprenditore o ad
altre finalita' estranee all' esercizio dell' impresa non puo'
considerarsi compiuta se il bene non e' utilizzato in alcun modo ed
e' in attesa di essere venduto; poiche' la mancata vendita non puo'
far presumere l' avvenuta destinazione, si puo' concludere che
finche' esistono beni in attesa di essere venduti e non utlizzati per
la finalita' suddetta si ha esercizio d' impresa, non si verifica la
cessazione e non decorre il termine (120 giorni) per la presentazione
della dichiarazione finale. La cessazione dell' attivita' si realizza
pertanto in un momento successivo alla liquidazione od alla
destinazione suddetta. In particolare, nel rispetto del principio
dell' effettivita', nessuna rilevanza e' attribuibile alla
dichiarazione di cessazione presentata alla Camera di Commercio
qualora si dimostri che in realta' le operazioni di liquidazione non
sono state ultimate.
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| art. 35 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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