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139412
IDG811000127
81.10.00127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sammartino Salvatore
Inapplicabilita' dell' IVA sulle cessioni di beni effettuate dopo la cessazione dell' attivita'
Nota a Comm. centr. sez. XIX 25 ottobre 1979 n. 2627
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 422-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23150; D23154
Condividendo la tesi della commissione tributaria centrale secondo cui l' IVA e' inapplicabile alle cessioni avvenute dopo la cessazione dell' attivita', anche se aventi ad oggetto beni prodotti in precedenza dalla stessa impresa, l' A., sottolineata la rilevanza della problematica sollevata dalla pronuncia circa i limiti temporali dell' esercizio dell' impresa, osserva che la normativa fiscale, conformemente alla finalita' specifica del prelievo, accoglie ai fini di una corretta identificazione della data di cessazione dell' attivita' il principio dell' effettivita'. L' impresa cessa con l' ultima operazione di vendita di beni relativi ad essa, realizzata nel contesto di una serie di atti effettivamente posti in essere ed unitariamente considerati dal diritto. Secondo l' A. l' impresa cessa nel momento di effettuazione dell' ultimo atto di liquidazione e da tale data decorre il termine per presentare la dichiarazione finale. La destinazione dei beni, operata in vista della cessazione dell' attivita', al consumo personale o familiare dell' imprenditore o ad altre finalita' estranee all' esercizio dell' impresa non puo' considerarsi compiuta se il bene non e' utilizzato in alcun modo ed e' in attesa di essere venduto; poiche' la mancata vendita non puo' far presumere l' avvenuta destinazione, si puo' concludere che finche' esistono beni in attesa di essere venduti e non utlizzati per la finalita' suddetta si ha esercizio d' impresa, non si verifica la cessazione e non decorre il termine (120 giorni) per la presentazione della dichiarazione finale. La cessazione dell' attivita' si realizza pertanto in un momento successivo alla liquidazione od alla destinazione suddetta. In particolare, nel rispetto del principio dell' effettivita', nessuna rilevanza e' attribuibile alla dichiarazione di cessazione presentata alla Camera di Commercio qualora si dimostri che in realta' le operazioni di liquidazione non sono state ultimate.
art. 35 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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