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| IDG811000129 | |
| 81.10.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Glendi Cesare
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| Ancora sulla sospensione cautelare nel processo tributario
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| Nota a Cass. sez. un. 5 marzo 1980 n. 1472
Trib. Genova 4 settembre 1978
Pret. Venezia 9 novembre 1979
Comm. I grado Firenze 20 febbraio 1979
Comm. I grado La Spezia 26 febbraio 1979
Comm. I grado Imperia 29 maggio 1979
Comm. I grado Genova 24 ottobre 1979
Comm. I grado Monza 27 ottobre 1979
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| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 432-492
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02320; D2174; D44022; D218
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| Commentando una sentenza della Corte di Cassazione e pronunzie di
commissioni tributarie ed altri giudici in tema di tutela cautelare
nel processo tributario, l' A. critica la tesi del supremo collegio
che, negando potere cautelare alle commissioni tributarie ed ai
giudici ordinari in materia tributaria e ritenendo infondato ogni
dubbio sulla legittimita' costituzionale di questa totale mancanza di
protezione cautelare, sostiene che l' attribuzione di poteri
cautelari fatta dalle norme ordinarie deve ritenersi eccezionale e
pertanto tali poteri non sono riconoscibili in via di analogia in una
materia come quella tributaria in cui non sono previsti. Individuato
il fulcro del problema nella sussistenza o meno a livello
costituzionale del riconoscimento di una tutela cautelare quale
componente essenziale della tutela giurisdizionale, l' A. osserva che
l' art. 24 della Costituzione garantisce l' accesso ad una pienezza
ed effettivita' di tutela giurisdizionale che implica anche
tempestivita', cioe' intervento prima che le possibilita' di
reintegrazione consentite dall' ordinamento siano irrimediabilmente
compromesse. Essendo l' intervento cautelare finalizzato ad evitare
che la durata del processo determini un pregiudizio irreaprabile per
le situazioni soggettive riconosciute meritevoli di protezione, l'
esigenza della tutela cautelare si identifica nell' esigenza di
effettivita' rapportata alla tempestivita' della tutela
giurisdizionale. Secondo l' A. l' affermazione giurisprudenziale per
cui gli atti finanziari resterebbero in vita anche dopo la decisione
del giudice e solo l' amministrazione potrebbe annullarli ed
eventualmente sostituirli contrasta con ogni logica e riduce
inammissibilmente la giustizia tributaria ad una sorta di sindacato
incidentale sulla legittimita' degli atti finanziari in funzione
assistenziale delle successive determinazioni della Pubblica
Amministrazione che non trova riscontri nel nostro ordinamento. In
conclusione l' A. ritiene giusto che le commissioni tributarie
continuino ad assicurare di fatto la tutela cautelare facendo del
relativo potere il miglior uso possibile, specie in riferimento all'
effettiva sussistenza in concreto degli estremi del "fumus boni
iuris" e del pregiudizio grave ed irreparabile. Risolto cosi' il
problema a livello di casi singoli, l' A. auspica peraltro sul piano
generale l' intervento chiarificatore della Corte Costituzionale e
quello integrativo del legislatore.
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| art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 24 Cost.
art. 113 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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