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139414
IDG811000129
81.10.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Glendi Cesare
Ancora sulla sospensione cautelare nel processo tributario
Nota a Cass. sez. un. 5 marzo 1980 n. 1472 Trib. Genova 4 settembre 1978 Pret. Venezia 9 novembre 1979 Comm. I grado Firenze 20 febbraio 1979 Comm. I grado La Spezia 26 febbraio 1979 Comm. I grado Imperia 29 maggio 1979 Comm. I grado Genova 24 ottobre 1979 Comm. I grado Monza 27 ottobre 1979
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 432-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02320; D2174; D44022; D218
Commentando una sentenza della Corte di Cassazione e pronunzie di commissioni tributarie ed altri giudici in tema di tutela cautelare nel processo tributario, l' A. critica la tesi del supremo collegio che, negando potere cautelare alle commissioni tributarie ed ai giudici ordinari in materia tributaria e ritenendo infondato ogni dubbio sulla legittimita' costituzionale di questa totale mancanza di protezione cautelare, sostiene che l' attribuzione di poteri cautelari fatta dalle norme ordinarie deve ritenersi eccezionale e pertanto tali poteri non sono riconoscibili in via di analogia in una materia come quella tributaria in cui non sono previsti. Individuato il fulcro del problema nella sussistenza o meno a livello costituzionale del riconoscimento di una tutela cautelare quale componente essenziale della tutela giurisdizionale, l' A. osserva che l' art. 24 della Costituzione garantisce l' accesso ad una pienezza ed effettivita' di tutela giurisdizionale che implica anche tempestivita', cioe' intervento prima che le possibilita' di reintegrazione consentite dall' ordinamento siano irrimediabilmente compromesse. Essendo l' intervento cautelare finalizzato ad evitare che la durata del processo determini un pregiudizio irreaprabile per le situazioni soggettive riconosciute meritevoli di protezione, l' esigenza della tutela cautelare si identifica nell' esigenza di effettivita' rapportata alla tempestivita' della tutela giurisdizionale. Secondo l' A. l' affermazione giurisprudenziale per cui gli atti finanziari resterebbero in vita anche dopo la decisione del giudice e solo l' amministrazione potrebbe annullarli ed eventualmente sostituirli contrasta con ogni logica e riduce inammissibilmente la giustizia tributaria ad una sorta di sindacato incidentale sulla legittimita' degli atti finanziari in funzione assistenziale delle successive determinazioni della Pubblica Amministrazione che non trova riscontri nel nostro ordinamento. In conclusione l' A. ritiene giusto che le commissioni tributarie continuino ad assicurare di fatto la tutela cautelare facendo del relativo potere il miglior uso possibile, specie in riferimento all' effettiva sussistenza in concreto degli estremi del "fumus boni iuris" e del pregiudizio grave ed irreparabile. Risolto cosi' il problema a livello di casi singoli, l' A. auspica peraltro sul piano generale l' intervento chiarificatore della Corte Costituzionale e quello integrativo del legislatore.
art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 24 Cost. art. 113 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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