| 139415 | |
| IDG811000131 | |
| 81.10.00131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Cosseddu Adriana
| |
| Punti fermi e aspetti problematici nella successione delle leggi
penali finanziarie nel tempo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a C. Cost. 16 gennaio 1978, n. 6
| |
| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 493-509
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D200; D211; D2191; D5014; D538; D5001
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Commentando la sentenza n. 6 del 1978 con cui la Corte Costituzionale
si e' pronunciata in materia di violazioni finanziarie con
riferimento all' art. 20 l. 4/1929 ed all' art. 8 della stessa legge
in ordine all' applicabilita' ai reati finanziari delle disposizioni
piu' favorevoli al reo, l' A. osserva che la questione riguarda il
principio piu' generale, riconosciuto dall' art. 2 del c.p., dell'
applicazione retroattiva delle disposizioni in favore del reo,
modificatrici od abrogatrici di incriminazioni precedenti, e la sua
validita' nel settore disciplinato dalla legge del 1929. Secondo l'
A. la soluzione accolta dalla Corte Costituzionale in ordine alla
continuazione tra reati finanziari eterogenei non puo' condividersi,
in quanto la diversita', gia' nel "quantum" di pena applicabile, tra
l' art. 81 del c.p. e l' art. 8 l. 4/1929 nell' ambito del medesimo
istituto del reato continuato ed il carattere facoltativo della
continuazione finanziaria costituiscono notevoli elementi
differenziatori. In difetto di una modifica legislativa che estenda
alle violazioni eterogenee anche nella normativa finanziaria l'
istituto previsto dal citato art. 8, l' art. 81 citato non puo'
ritenersi applicabile. L' applicabilita' dell' art. 81 appare invece
ammissibile quando concorrono in continuazione reati comuni e reati
finanziari, anche per l' innovazione strutturale introdotta con la l.
220/1974 nella configurazione della continuazione. In ordine alle
divergenze che in tal modo vengono in concreto a manifestarsi l' A.
osserva che nel caso in cui concorrano reati finanziari eterogenei il
trattamento continuerebbe ad essere piu' severo rispetto alla
normativa comune, in cui e' intervenuto un mutamento nella struttura
stessa della continuazione. In tal senso anche nel settore
finanziario tale mutamento si renderebbe opportuno, specie in
considerazione del perdurante carattere di facoltativita' che l' art.
8 riconosce all' istituto. La continuazione tra reati comuni e
finanziari, che dovrebbe rientrare nella previsione piu' generale
dell' art. 81 del c.p., verrebbe ad essere sanzionata meno gravemente
rispetto al caso di concorso di soli reati finanziari (per i quali la
sanzione, anche nell' ipotesi di una minore gravita', sarebbe quella
piu' severa del cumulo materiale). Trattasi di incongruenza rispetto
alla quale e' prospettabile una violazione del principio
costituzionale di uguaglianza, superabile solo con una modifica
legislativa.
| |
| art. 8 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 3 Cost.
l. 7 giugno 1974, n. 220
art. 2 c.p.
art. 81 c.p.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |