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139415
IDG811000131
81.10.00131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cosseddu Adriana
Punti fermi e aspetti problematici nella successione delle leggi penali finanziarie nel tempo
Nota a C. Cost. 16 gennaio 1978, n. 6
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 493-509
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D200; D211; D2191; D5014; D538; D5001
Commentando la sentenza n. 6 del 1978 con cui la Corte Costituzionale si e' pronunciata in materia di violazioni finanziarie con riferimento all' art. 20 l. 4/1929 ed all' art. 8 della stessa legge in ordine all' applicabilita' ai reati finanziari delle disposizioni piu' favorevoli al reo, l' A. osserva che la questione riguarda il principio piu' generale, riconosciuto dall' art. 2 del c.p., dell' applicazione retroattiva delle disposizioni in favore del reo, modificatrici od abrogatrici di incriminazioni precedenti, e la sua validita' nel settore disciplinato dalla legge del 1929. Secondo l' A. la soluzione accolta dalla Corte Costituzionale in ordine alla continuazione tra reati finanziari eterogenei non puo' condividersi, in quanto la diversita', gia' nel "quantum" di pena applicabile, tra l' art. 81 del c.p. e l' art. 8 l. 4/1929 nell' ambito del medesimo istituto del reato continuato ed il carattere facoltativo della continuazione finanziaria costituiscono notevoli elementi differenziatori. In difetto di una modifica legislativa che estenda alle violazioni eterogenee anche nella normativa finanziaria l' istituto previsto dal citato art. 8, l' art. 81 citato non puo' ritenersi applicabile. L' applicabilita' dell' art. 81 appare invece ammissibile quando concorrono in continuazione reati comuni e reati finanziari, anche per l' innovazione strutturale introdotta con la l. 220/1974 nella configurazione della continuazione. In ordine alle divergenze che in tal modo vengono in concreto a manifestarsi l' A. osserva che nel caso in cui concorrano reati finanziari eterogenei il trattamento continuerebbe ad essere piu' severo rispetto alla normativa comune, in cui e' intervenuto un mutamento nella struttura stessa della continuazione. In tal senso anche nel settore finanziario tale mutamento si renderebbe opportuno, specie in considerazione del perdurante carattere di facoltativita' che l' art. 8 riconosce all' istituto. La continuazione tra reati comuni e finanziari, che dovrebbe rientrare nella previsione piu' generale dell' art. 81 del c.p., verrebbe ad essere sanzionata meno gravemente rispetto al caso di concorso di soli reati finanziari (per i quali la sanzione, anche nell' ipotesi di una minore gravita', sarebbe quella piu' severa del cumulo materiale). Trattasi di incongruenza rispetto alla quale e' prospettabile una violazione del principio costituzionale di uguaglianza, superabile solo con una modifica legislativa.
art. 8 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 3 Cost. l. 7 giugno 1974, n. 220 art. 2 c.p. art. 81 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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