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| IDG811000139 | |
| 81.10.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bortoluzzi Giorgio
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| Riscossione. Riscatto degli immobili espropriati
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| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 1, pag. 6-11
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| D21820
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| L' A. precisa che a norma del decreto n. 602 del 1973 sulla
riscossione delle imposte sul reddito il riscatto eventuale degli
immobili espropriati nel corso della riscossione coattiva da parte
delle persone indicate dall' art. 90 deve farsi nel termine
perentorio di 3 mesi dalla vendita con domanda al Pretore e deposito
nella cancelleria della Pretura di una somma pari al prezzo del
deliberamento, aumentato degli interessi legali, delle spese e, in
caso di devoluzione, del prezzo per cui la stessa e' avvenuta. Per 3
mesi pertanto l' aggiudicazione non e' definitiva. Costituendo il
riscatto un' azione autonoma a contenuto di cognizione in via
ordinaria, il decreto relativo non puo' essere oggetto ne' di Appello
ne' di ricorso in Cassazione: solo l' aggiudicatario o colui che
ritiene leso il proprio diritto potrebbe proporre impugnazione contro
il decreto che annulla la vendita e nel solo caso che l'
aggiudicazione sia stata emessa a favore di persone non aventi
diritto. Il riscattante deve gli interessi sulla somma versata dall'
aggiudicatario dalla data della deliberazione, mentre l'
aggiudicatario deve dalla data stessa corrispondere i frutti della
cosa aggiudicatagli e colui che in seguito al riscatto acquista la
proprieta' deve rimborsare all' aggiudicatario i miglioramenti
apportati nella somma minore tra le spese ed il miglioramento.
Precisato che l' illimitato riscatto non riguarda il pieno
proprietario dell' immobile (cioe' il reale possessore diverso da
quello in contraddittorio del quale fu compiuto l' esproprio), l' A.
sostiene che la dibattuta questione della validita' o meno della
cessione del diritto di riscatto da parte del contribuente
espropriato va risolta in senso positivo sia perche' non si rinviene
nella legge alcun divieto al riguardo sia perche' non solo non
pregiudica gli interessi del fisco, ma giova ad essi ed a quelli di
creditori eventuali.
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| art. 84 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 85 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 87 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 90 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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