Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139421
IDG811000139
81.10.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bortoluzzi Giorgio
Riscossione. Riscatto degli immobili espropriati
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 1, pag. 6-11
D21820
L' A. precisa che a norma del decreto n. 602 del 1973 sulla riscossione delle imposte sul reddito il riscatto eventuale degli immobili espropriati nel corso della riscossione coattiva da parte delle persone indicate dall' art. 90 deve farsi nel termine perentorio di 3 mesi dalla vendita con domanda al Pretore e deposito nella cancelleria della Pretura di una somma pari al prezzo del deliberamento, aumentato degli interessi legali, delle spese e, in caso di devoluzione, del prezzo per cui la stessa e' avvenuta. Per 3 mesi pertanto l' aggiudicazione non e' definitiva. Costituendo il riscatto un' azione autonoma a contenuto di cognizione in via ordinaria, il decreto relativo non puo' essere oggetto ne' di Appello ne' di ricorso in Cassazione: solo l' aggiudicatario o colui che ritiene leso il proprio diritto potrebbe proporre impugnazione contro il decreto che annulla la vendita e nel solo caso che l' aggiudicazione sia stata emessa a favore di persone non aventi diritto. Il riscattante deve gli interessi sulla somma versata dall' aggiudicatario dalla data della deliberazione, mentre l' aggiudicatario deve dalla data stessa corrispondere i frutti della cosa aggiudicatagli e colui che in seguito al riscatto acquista la proprieta' deve rimborsare all' aggiudicatario i miglioramenti apportati nella somma minore tra le spese ed il miglioramento. Precisato che l' illimitato riscatto non riguarda il pieno proprietario dell' immobile (cioe' il reale possessore diverso da quello in contraddittorio del quale fu compiuto l' esproprio), l' A. sostiene che la dibattuta questione della validita' o meno della cessione del diritto di riscatto da parte del contribuente espropriato va risolta in senso positivo sia perche' non si rinviene nella legge alcun divieto al riguardo sia perche' non solo non pregiudica gli interessi del fisco, ma giova ad essi ed a quelli di creditori eventuali.
art. 84 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 85 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 87 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 90 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati