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139424
IDG811000143
81.10.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schiavon Francesco
L' inventario: un libro civilistico "calato" tra le scritture fiscali
Iva trib. er., an. 9 (1980), fasc. 22 (30 novembre), pag. 1141-1146
D21514; D31111
Premesso che ai sensi dell' art. 15 del decreto n. 600 del 1973 l' inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare ai fini fiscali la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed i valori che costituiscono ciascun gruppo e che nell' inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e passivita' relative all' impresa (essendo stata legislativamente riconosciuta l' irrilevanza fiscale dell' indicazione di attivita' e passivita' estranee all' impresa), l' A., ricordati scopi e formalita' della vidimazione civilistica, osserva che specie per le societa' di capitali puo' accadere che la vidimazione dell' inventario risulti successiva alla presentazione della dichiarazione (che va prodotta entro un mese dall' approvazione del bilancio). L' A. passa quindi in rassegna alcune istruzioni ministeriali in materia.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 2214 c.c. art. 3 d.p.r. 28 marzo 1975, n. 60 art. 2217 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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