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139431
IDG811000151
81.10.00151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lavagnino Benedetto
Le reimportazioni nella disciplina dell' IVA
Iva trib. er., an. 10 (1981), fasc. 6-7 (15 aprile), pag. 203-207
D23152; D260
Individuato il concetto di reimportazione e rilevata la stretta connessione del relativo istituto con quello della temporanea esportazione e la distinzione da quello della reintroduzione, l' A. elenca le fattispecie costituenti importazioni ai fini dell' IVA ed illustra l' evoluzione legislativa del particolare regime di applicazione dell' imposta alle operazioni di reimportazione. In particolare l' A. precisa che a seguito delle innovazioni introdotte dai provvedimenti modificativi del 1979 non e' soggetta ad IVA la reimportazione di beni che in uno stato membro della CEE abbiano subito lavorazioni con assolvimento della relativa imposta al fine di evitare la doppia imposizione. La detrazione e l' esenzione previste dagli artt. 207, 208 e 209 del decreto n. 43 del 1973 sono applicabili anche nel caso in cui la reimportazione venga curata da un terzo per conto dell' esportatore originario; sono invece escluse (e l' IVA e' applicabile sull' intero valore del bene reimportato) qualora la reimportazione venga effettuata da un terzo ma non per conto dell' esportatore originario. Tale disciplina e' intesa ad evitare che i beni possano venire immessi al consumo nel territorio nazionale completamente detassati.
art. 55 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 67 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 68 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 69 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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