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139433
IDG811000155
81.10.00155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 4 febbraio 1980 n. 779
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 209-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23106; D23100; D3125
L' A. riferisce che nella sentenza in rassegna la Corte di Cassazione si e' pronunciata in tema di agevolazioni per le fusioni di societa' su di un caso in cui la delibera di fusione e' stata adottata nel vigore della legge n. 170 del 1965 (che prevedeva l' imposta fissa di lire 20.000 quando il capitale risultante dalla fusione avesse superato il miliardo di lire), mentre l' atto di fusione e' stato registrato dopo l' entrata in vigore della legge n. 57 del 1968 (che prevedeva l' imposta fissa di 1 milione) affermando l' applicabilita' delle aliquote vigenti al momento della registrazione dell' atto. Nel rilevare la difformita' di tale orientamento da quello della prevalente dottrina (secondo cui il rapporto tributario sorge agli effetti dell' imposta di registro al momento della stipula dell' atto), l' A. osserva che ai sensi della vigente disciplina dell' imposta di registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (come gli atti di fusione di societa') deve ritenersi che fatto generatore del debito tributario sia la formazione e non la registrazione dell' atto.
art. 1 l. 18 marzo 1965, n. 170 art. 3 l. 17 febbraio 1968, n. 57
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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