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139434
IDG811000156
81.10.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 20 maggio 1980 n. 3308
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 212
D23113; D23114
L' A. ritiene che la consolidata tesi giurisprudenziale secondo cui le garanzie richieste dall' art. 45 del previgente decreto sull' imposta sulle successioni non dovevano considerarsi tassative (potendo le risultanze delle passivita' ereditarie essere comprovate in modo attendibile in altre procedure extrafiscali) sia valida anche con riferimento alla vigente disciplina. In particolare l' A. sostiene che e' opponibile alla finanza lo stato passivo accertato in sede di omologazione del concordato preventivo od in occasione di accettazione di eredita' con beneficio d' inventario seguita dalla procedura di liquidazione di cui all' art. 498 del c.c. e dal rilascio dei beni ai creditori.
art. 45 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 498 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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