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| IDG811000157 | |
| 81.10.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 3 luglio 1980 n. 4229
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 219
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| D23113; D200; D202
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| L' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui ai fini della
deducibilita' dei debiti cambiari in sede di determinazione del
passivo ereditario agli effetti dell' imposta di successione le
scritture contabili del creditore, anche se tenute con sistemi
meccanografici, devono consentire l' esatta individuazione del titolo
nei suoi elementi essenziali. Non e' rilevante a tal fine, nel caso
in cui creditore sia un' azienda di credito, la dichiarazione scritta
di esistenza delle passivita' cambiarie a carico del cliente
rilasciata dal direttore della banca. Secondo l' A. tali affermazioni
sono valide anche con riferimento alla vigente disciplina dell'
imposta sulle successioni ed in particolare la seconda si giustifica
con la considerazione che per i debiti cambiari manca presso gli
istituti di credito un conto individuale cui facciano da supporto le
registrazioni anche per riassunto nelle scritture contabili
obbligatorie. L' A. osserva infine che la stessa Corte
Costituzionale, dichiarando infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell' art. 45 del decreto n. 3270 del 1923 sollevata
per la pretesa disparita' di trattamento dei debiti cambiari annotati
in scritture contabili tenute con sistemi meccanografici e di quelli
annotati in scritture tenute manualmente, ha precisato che non
sussiste disparita' di trattamento in quanto cio' che rileva ai fini
della denegata deducibilita' non e' il sistema di contabilizzazione
(manuale o meccanografico), ma la mancanza nelle scritture contabili
degli elementi che consentano la rilevazione di ogni singola
operazione.
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| art. 45 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
art. 13 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
C. Cost. 3 luglio 1975, n. 173
art. 3 Cost.
art. 53 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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