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139436
IDG811000159
81.10.00159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 28 luglio 1980 n. 4845
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 229-230
D2171; D2175; D21719; D21722
Dissentendo dall' avviso della Corte di Cassazione, l' A. ritiene inapplicabile nell' ambito del contenzioso tributario l' indirizzo giurisprudenziale secondo cui l' obbligo della cancelleria di comunicare con biglietto a tutte le parti del processo il dispositivo della sentenza depositata non incide sulla decorrenza del termine per l' impugnazione. L' A. osserva al riguardo che al contribuente il dispositivo deve essere "notificato" e non comunicato, al fine di portare effettivamente la pronuncia nella sua sfera di conoscenza: la decadenza dall' impugnazione non puo' pertanto verificarsi fino al momento in cui al contribuente non venga notificato il deposito della decisione. Secondo l' A. deve quindi ritenersi che nel caso di ricorso in Cassazione contro decisione della commissione tributaria centrale il termine di un anno debba considerarsi decorrente dalla data di notifica del dispositivo, anche se questa sia stata effettuata dalla segreteria della commissione oltre l' anno dalla data di pubblicazione della decisione. L' A. rileva infine che nei confronti dell' ufficio l' obbligo della segreteria della commissione e' invece di "comunicazione": non sussiste disparita' di trattamento (nel senso che anche per l' ufficio l' atto non incide sulla decorrenza del termine utile per l' impugnazione) solo se il termine viene interpretato in tal caso come sinonimo di "notificazione".
art. 327 c.p.c. art. 38 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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