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| IDG811000159 | |
| 81.10.00159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 28 luglio 1980 n. 4845
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 229-230
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| D2171; D2175; D21719; D21722
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| Dissentendo dall' avviso della Corte di Cassazione, l' A. ritiene
inapplicabile nell' ambito del contenzioso tributario l' indirizzo
giurisprudenziale secondo cui l' obbligo della cancelleria di
comunicare con biglietto a tutte le parti del processo il dispositivo
della sentenza depositata non incide sulla decorrenza del termine per
l' impugnazione. L' A. osserva al riguardo che al contribuente il
dispositivo deve essere "notificato" e non comunicato, al fine di
portare effettivamente la pronuncia nella sua sfera di conoscenza: la
decadenza dall' impugnazione non puo' pertanto verificarsi fino al
momento in cui al contribuente non venga notificato il deposito della
decisione. Secondo l' A. deve quindi ritenersi che nel caso di
ricorso in Cassazione contro decisione della commissione tributaria
centrale il termine di un anno debba considerarsi decorrente dalla
data di notifica del dispositivo, anche se questa sia stata
effettuata dalla segreteria della commissione oltre l' anno dalla
data di pubblicazione della decisione. L' A. rileva infine che nei
confronti dell' ufficio l' obbligo della segreteria della commissione
e' invece di "comunicazione": non sussiste disparita' di trattamento
(nel senso che anche per l' ufficio l' atto non incide sulla
decorrenza del termine utile per l' impugnazione) solo se il termine
viene interpretato in tal caso come sinonimo di "notificazione".
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| art. 327 c.p.c.
art. 38 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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