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| IDG811000160 | |
| 81.10.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 29 luglio 1980 n. 4874
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 231-232
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| D2171; D2175; D21719; D21722
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| Criticando l' avviso giurisprudenziale, l' A. sostiene che il decreto
sul contenzioso tributario non ha ignorato il termine lungo di un
anno previsto dal codice di procedure civile per il ricorso in
Cassazione, ma lo ha implicitamente previsto. L' art. 29, comma 3,
stabilisce che se nel termine di 80 giorni (60 piu' 20 per il
deposito) dalla notificazione della decisione di rinvio alla
commissione di ii grado da parte della commissione centrale non e'
stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di
Cassazione, la segreteria della commissione centrale lo trasmette
alla commissione cui e' stato rinviato il processo. Tale norma,
collegata con l' art. 38 che prevede l' ipotesi in cui la parte si
avvale della facolta' di notificare la decisione, va interpretato nel
senso che la segreteria della commissione centrale non puo' liberarsi
del fascicolo d' ufficio prima della scadenza del termine di un anno
piu' 20 giorni, a meno che la richiesta di trasmissione alla Corte di
Cassazione non le sia giunta prima per avere la parte notificato la
decisione: l' esercizio di tale facolta' puo' essere esercitata per
il codice di procedura civile in qualsiasi momento prima della
scadenza del termine lungo di un anno decorrente dalla pubblicazione
della sentenza.
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| art. 327 c.p.c.
art. 29 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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