Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139437
IDG811000160
81.10.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 29 luglio 1980 n. 4874
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 231-232
D2171; D2175; D21719; D21722
Criticando l' avviso giurisprudenziale, l' A. sostiene che il decreto sul contenzioso tributario non ha ignorato il termine lungo di un anno previsto dal codice di procedure civile per il ricorso in Cassazione, ma lo ha implicitamente previsto. L' art. 29, comma 3, stabilisce che se nel termine di 80 giorni (60 piu' 20 per il deposito) dalla notificazione della decisione di rinvio alla commissione di ii grado da parte della commissione centrale non e' stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione, la segreteria della commissione centrale lo trasmette alla commissione cui e' stato rinviato il processo. Tale norma, collegata con l' art. 38 che prevede l' ipotesi in cui la parte si avvale della facolta' di notificare la decisione, va interpretato nel senso che la segreteria della commissione centrale non puo' liberarsi del fascicolo d' ufficio prima della scadenza del termine di un anno piu' 20 giorni, a meno che la richiesta di trasmissione alla Corte di Cassazione non le sia giunta prima per avere la parte notificato la decisione: l' esercizio di tale facolta' puo' essere esercitata per il codice di procedura civile in qualsiasi momento prima della scadenza del termine lungo di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
art. 327 c.p.c. art. 29 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati