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139438
IDG811000161
81.10.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 29 luglio 1980 n. 4879
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 235-236
D23156; D23158; D23107; D23108; D30510
Premesso che per l' IVA il relativo decreto prevede espressamente l' ammontare e la decorrenza degli interessi dovuti su soprattasse e pene pecuniarie, l' A. osserva che per i tributi sugli affari e' necessario riportarsi alla disciplina degli interessi legali. Tali interessi, se le singole leggi d' imposta prevedono espressamente il termine entro il quale soprattasse e pene pecuniarie devono essere corrisposte, decorrono, senza necessita' di costituzione in mora, dalla scadenza del termine e non sono dovuti se il pagamento avviene entro il termine stesso. Qualora invece le singole leggi d' imposta non prevedano espressamente detto termine, gli interessi legali decorrono dalla costituzione in mora. Conformemente alla tesi giurisprudenziale l' A. ritiene inoltre che gli interessi previsti dalla legge n. 29 del 1961 non siano nemmeno dovuti nel caso in cui la finanza debba rimborsare soprattasse o pene pecuniarie indebitamente percette, dovendosi anche per tale ipotesi ritenere che siano dovuti gli interessi legali a decorrere dalla relativa domanda.
l. 26 gennaio 1961, n. 29 art. 61 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 1224 c.c. art. 2033 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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