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139439
IDG811000162
81.10.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a C. Conti sez. I giurisdizionale 19 dicembre 1979 n. 76
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 254
D2152; D2157; D21804
L' A. dissente dalla tesi della Corte dei Conti secondo cui sussiste responsabilita' del messo notificatore nel caso in cui l' omessa notifica di avviso di accertamento dia luogo a perdita dell' imposta per intervenuta decadenza dell' ufficio impositore. Osserva che l' omessa notifica dell' avviso di accertamento in rettifica non impedisce all' ufficio l' iscrizione a ruolo della corrispondente imposta e che se il contribuente non ricorre nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale l' omessa notifica non ha causato alcun danno all' erario e pertanto nessuna responsabilita' e' attribuibile al messo; se il contribuente ricorre, la responsabilita' del messo non sussiste se la commissione di I grado, accertato il vizio, esercita la potesta' di rinotifica dell' avviso di accertamento.
art. 188 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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