Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139441
IDG811000164
81.10.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. centr. sez. XIX 5 marzo 1979 n. 629
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 260
D23154; D2195; D23156
Commentando la decisione della commissione tributaria centrale secondo cui la circostanza che il contribuente abbia esposto in sede di dichiarazione annuale IVA un debito d' imposta inferiore a quello effettivo costituisce irregolarita' sostanziale e che non vale a farla considerare formale il fatto che il contribuente abbia, a seguito di applicazione della pena pecuniaria, pagato la maggiore imposta dovuta, l' A. osserva che l' irregolarita' dovrebbe considerarsi sempre formale quando si accerti che e' conseguenza di errore materiale o di calcolo. Ricorda che la legge sul "minicondono" per irregolarita' formali condona le pene pecuniarie previste per l' infedele dichiarazione nel caso di errori di calcolo che abbiano dato luogo ad un minor versamento d' imposta non superiore a lire 20.000 e dispone che non si faccia luogo al recupero del tributo.
art. 43 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati