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139442
IDG811000166
81.10.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. centr. sez. XVI 11 gennaio 1980 n. 59
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 264
D24055; D2195; D23114
L' A. critica la tesi giurisprudenziale secondo cui se il valore accertato ai fini dell' imposta sulle successioni e donazioni e' stato definito per condono con l' abbuono del 60% nei successivi trasferimenti deve assumersi come valore iniziale agli effetti dell' INVIM quello accertato e non quello ridotto derivante dall' applicazione del condono. Osserva al riguardo che l' art. 6, comma 1, del decreto sul condono prevede esplicitamente che debba considerarsi valore accertato agli effetti dell' INVIM il valore presunto dall' ufficio ridotto del 60% (o quello dichiarato aumentato del 20%).
art. 6 comma 2 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 l. 19 dicembre 1973, n. 823 art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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