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139443
IDG811000167
81.10.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulla inapplicabilita' della pena pecuniaria nel caso di imposta di successione in tutto o in parte assorbita dall' INVIM
Nota a Comm. I grado Trento sez. VI 23 novembre 1978 n. 467
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 265-267
D2159; D23114; D23118; D23113; D24055
L' A. condivide l' avviso giurisprudenziale secondo cui qualora l' imposta complementare di successione liquidata in base al maggior valore definito per i beni ereditari sia totalmente assorbita dall' INVIM, la pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione di valore non puo' essere comminata per mancanza di un' imposta dovuta cui commisurarsi. Critica l' opposta tesi ministeriale secondo cui le sanzioni dovrebbero commisurarsi all' imposta sulle successioni senza tener conto della detrazione dell' INVIM per il motivo che tale detrazione opererebbe solo al momento della riscossione dell' imposta di successione gia' liquidata. L' A. osserva che dalla sistematica del decreto sull' imposta sulle successioni si desume che l' importo d' imposta rilevante ai fini sanzionatori e' quella che risulta dopo aver effettuato l' intera liquidazione prescritta, ivi compresa l' operazione relativa alla detrazione dell' INVIM.
art. 19 lett. a d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 51 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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