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139445
IDG811000171
81.10.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. I grado Venezia 24 aprile 1980
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 280-281
D23156; D2154; D230; D18124
L' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui e' nullo per violazione del segreto bancario l' avviso di accertamento (ai fini dell' IVA e delle imposte dirette) fondato sulle risultanze di un decreto penale di sequestro presso banche ad opera della Guardia di Finanza. Ai fini delle imposte dirette le sole risultanze attive di conti bancari che gli uffici possono recuperare a tassazione nel rispetto della legge sono quelle acquisibili in sede di esecuzione dell' ordinanza del presidente della commissione tributaria di I grado che consente la deroga al segreto bancario. Tale deroga non e' prevista ai fini dell' IVA.
art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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