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139446
IDG811000172
81.10.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. II grado Asti 15 maggio 1980 n. 66
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 286-287
D2174; D219; D23158; D218; D18124
Dissentendo dall' avviso giurisprudenziale, l' A. ritiene che nel caso di penale ad azienda di credito per ritardato versamento all' erario dell' imposta (IVA od imposte dirette) percepita per delega dai contribuenti non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie, sia perche' tale giurisdizione riguarda il rapporto contribuente ed erario sia perche' la penale in questione non e' ne' soprattassa ne' pena pecuniaria, ma semplice interesse moratorio. Circa le modalita' di riscossione l' A. ritiene, conformemente alla tesi ministeriale, che vada applicata, attraverso l' ufficio del registro, la procedura ingiunzionale di cui al testo unico n. 639 del 1910.
art. 12 l. 12 novembre 1976, n. 751 art. 12 l. 2 dicembre 1975, n. 576
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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