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139449
IDG811000176
81.10.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 19 gennaio 1979 n. 392
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 291
D23106; D23116
L' A. segnala la sentenza in rassegna in quanto vi si afferma per la prima volta il principio dell' applicabilita' delle agevolazioni tributarie previste per i trasferimenti a titolo oneroso ai conguagli divisionali (parte di eredita' eccedente la quota di diritto) anche se emersi in sede di accertamento di valore. Precisa che la legge n. 1680 del 1962 recante agevolazioni a favore dei coltivatori diretti deve intendersi abrogata dal 1 gennaio 1973 per i benefici in materia di imposta di successione e dal 1 gennaio 1974 per i benefici in materia di imposta di registro.
art. 48 comma 4 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 32 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 4 comma 1 l. 29 novembre 1962, n. 1680
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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