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| IDG811000177 | |
| 81.10.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazzarella Francesco
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| Sulla esecuzione anticipata di atti soggetti ad approvazione nella
passata e nella vigente legislazione
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| Nota a Cass. sez. I 30 maggio 1979 n. 3143
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 292-295
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2310
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| L' A. osserva che con la pronuncia in rassegna la Corte di
Cassazione, sostenendo che sotto la previgente disciplina dell'
imposta di registro gli atti soggetti ad approvazione della Pubblica
Amministrazione dovevano essere registrati entro 20 giorni dalla data
in cui perveniva all' ufficiale rogante obbligato alla registrazione
la notizia dell' intervenuta approvazione, essendo irrilevante l'
eventuale inizio di esecuzione prima del provvedimento di
approvazione, ha sovvertito il proprio consolidato indirizzo in
materia e recepito la tesi dottrinale. Esaminando i riflessi di tale
principio sull' interpretazione della vigente normativa dell' imposta
di registro in argomento, l' A., premesso che il decreto n. 634 del
1972 detta una disciplina piu' organica e compiuta del regime
tributario degli atti soggetti ad approvazione preventiva, conclude
che attualmente il termine per la registrazione di detti atti, anche
nel caso di eseguibilita' giuridica prima del provvedimento
approvativo, decorre dal giorno in cui le parti od i notai ed i
funzionari che hanno rogato l' atto ricevono notizia mediante
raccomandata con avviso di ricevimento dell' avvenuta approvazione.
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| art. 81 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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