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139450
IDG811000177
81.10.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarella Francesco
Sulla esecuzione anticipata di atti soggetti ad approvazione nella passata e nella vigente legislazione
Nota a Cass. sez. I 30 maggio 1979 n. 3143
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 292-295
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2310
L' A. osserva che con la pronuncia in rassegna la Corte di Cassazione, sostenendo che sotto la previgente disciplina dell' imposta di registro gli atti soggetti ad approvazione della Pubblica Amministrazione dovevano essere registrati entro 20 giorni dalla data in cui perveniva all' ufficiale rogante obbligato alla registrazione la notizia dell' intervenuta approvazione, essendo irrilevante l' eventuale inizio di esecuzione prima del provvedimento di approvazione, ha sovvertito il proprio consolidato indirizzo in materia e recepito la tesi dottrinale. Esaminando i riflessi di tale principio sull' interpretazione della vigente normativa dell' imposta di registro in argomento, l' A., premesso che il decreto n. 634 del 1972 detta una disciplina piu' organica e compiuta del regime tributario degli atti soggetti ad approvazione preventiva, conclude che attualmente il termine per la registrazione di detti atti, anche nel caso di eseguibilita' giuridica prima del provvedimento approvativo, decorre dal giorno in cui le parti od i notai ed i funzionari che hanno rogato l' atto ricevono notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell' avvenuta approvazione.
art. 81 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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