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| IDG811000178 | |
| 81.10.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. un. 18 gennaio 1980 n. 375
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 303-304
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| D23102; D23106; D23120
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| L' A. sottolinea l' attualita' delle pronuncia della Corte di
Cassazione secondo cui la denuncia dell' importo definitivo di un
contratto a prezzo indeterminato presentata da un contraente non
preclude all' altro di dimostrare che le operazioni indicate nella
denuncia definitiva non sono riconducibili al contratto registrato e,
nel caso in cui il giudice di merito riconosca fondata l'
opposizione, la denuncia definitiva e' assoggettabile ad un regime
tributario diverso da quello applicato in sede di registrazione del
contratto originario. Secondo l' A. nella fattispecie in esame,
ricadente nell' ambito dell' abrogata legge di registro del 1923, l'
accertamento che la denuncia non riguardava lavori previsti dall'
originario contratto, avrebbe dovuto comportare l' applicazione dell'
art. 110 della legge suddetta (decadenza dalle agevolazioni
richieste), in quanto per detti lavori era stata evidentemente omessa
la tempestiva registrazione. L' A. osserva infine che attualmente i
contratti di appalto sono soggetti ad IVA e scontano pertanto l'
imposta di registro in misura fissa.
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| art. 79 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 110 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 33 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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