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139451
IDG811000178
81.10.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. un. 18 gennaio 1980 n. 375
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 303-304
D23102; D23106; D23120
L' A. sottolinea l' attualita' delle pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui la denuncia dell' importo definitivo di un contratto a prezzo indeterminato presentata da un contraente non preclude all' altro di dimostrare che le operazioni indicate nella denuncia definitiva non sono riconducibili al contratto registrato e, nel caso in cui il giudice di merito riconosca fondata l' opposizione, la denuncia definitiva e' assoggettabile ad un regime tributario diverso da quello applicato in sede di registrazione del contratto originario. Secondo l' A. nella fattispecie in esame, ricadente nell' ambito dell' abrogata legge di registro del 1923, l' accertamento che la denuncia non riguardava lavori previsti dall' originario contratto, avrebbe dovuto comportare l' applicazione dell' art. 110 della legge suddetta (decadenza dalle agevolazioni richieste), in quanto per detti lavori era stata evidentemente omessa la tempestiva registrazione. L' A. osserva infine che attualmente i contratti di appalto sono soggetti ad IVA e scontano pertanto l' imposta di registro in misura fissa.
art. 79 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 110 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 33 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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