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139452
IDG811000179
81.10.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 4 febbraio 1980 n. 781
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 306-307
D23100
Nel segnalare la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha escluso, con riguardo alla previgente disciplina dell' imposta di registro, la legittimita' della tassazione di un' enunciazione desunta dalla concatenazione di piu' atti costituenti ognuno l' anello di un procedimento logico induttivo, l' A. osserva che anche secondo la disciplina vigente (che non richiede piu' una connessione diretta dell' enunciazione con l' atto enunciante, ma ha recepito l' orientamento giurisprudenziale per cui nell' atto contenente l' enunciazione devono essere intervenute le stesse parti delle disposizioni enunciate) l' enunciazione deve essere contenuta nel contesto di un unico atto.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 62 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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