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139454
IDG811000181
81.10.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 25 novembre 1980 n. 6266
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 324
D23017; D23020
L' A. dissente dalla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza con cui, mutando il proprio orientamento, il supremo collegio ha affermato che un immobile puo' considerarsi appartenente ad una societa' di fatto che vi esercita l' attivita' commerciale solo quando risulti conferito per iscritto dal socio proprietario e che pertanto, in difetto del conferimento, nel caso di cessione la plusvalenza relativa all' immobile e' tassabile in capo al socio e non alla societa'. Secondo l' A. invece il reddito immobiliare non va assoggettato all' imposta sui fabbricati a nome del socio proprietario, ma concorre alla formazione del reddito di ricchezza mobile e l' eventuale plusvalenza e' tassabile in capo alla societa' anche se l' immobile non risulti conferito con atto scritto. La tesi contraria appare criticabile in quanto, accogliendola, si disapplicherebbe l' art. 72 del previgente testo unico delle imposte dirette in tutti i casi in cui l' attivita' commerciale venga espletata da una societa' di fatto in locali di proprieta' di soci e da questi non conferiti per atto scritto.
art. 100 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 1350 c.c. art. 72 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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