| 139454 | |
| IDG811000181 | |
| 81.10.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Redazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. I 25 novembre 1980 n. 6266
| |
| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 324
| |
| | |
| D23017; D23020
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. dissente dalla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nella
sentenza con cui, mutando il proprio orientamento, il supremo
collegio ha affermato che un immobile puo' considerarsi appartenente
ad una societa' di fatto che vi esercita l' attivita' commerciale
solo quando risulti conferito per iscritto dal socio proprietario e
che pertanto, in difetto del conferimento, nel caso di cessione la
plusvalenza relativa all' immobile e' tassabile in capo al socio e
non alla societa'. Secondo l' A. invece il reddito immobiliare non va
assoggettato all' imposta sui fabbricati a nome del socio
proprietario, ma concorre alla formazione del reddito di ricchezza
mobile e l' eventuale plusvalenza e' tassabile in capo alla societa'
anche se l' immobile non risulti conferito con atto scritto. La tesi
contraria appare criticabile in quanto, accogliendola, si
disapplicherebbe l' art. 72 del previgente testo unico delle imposte
dirette in tutti i casi in cui l' attivita' commerciale venga
espletata da una societa' di fatto in locali di proprieta' di soci e
da questi non conferiti per atto scritto.
| |
| art. 100 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 1350 c.c.
art. 72 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |