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139456
IDG811000184
81.10.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. I grado Mantova 30 ottobre 1979 n. 1140
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 340-341
D23103; D31300
Secondo l' A. nella vigente disciplina dell' imposta di registro (come in quella previgente) il concordato preventivo, a prescindre dalla natura pubblicistica o privatistica, non e' da considerare atto giudiziario nel senso che tale espressione assume nel sistema del tributo di registro (cioe' di atti e provvedimenti posti in essere dall' autorita' giudiziaria) e pertanto va assoggettato all' imposta proporzionale, sia che venga allegato alla sentenza di omologazione sia che, ad omologazione avvenuta, venga separatamente presentato per la registrazione. conformemente alla tesi giurisprudenziale, l' A. ritiene che la sentenza di omologazione del concordato sia soggetta alla sola imposta fissa.
art. 8 tariffa pt. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 9 tariffa pt. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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