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| IDG811000185 | |
| 81.10.00185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Sulla trasformazione di un sottotetto in mansarda ai fini della
decadenza dalle agevolazioni tributarie ex art. 15 l. 765/1967
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| Nota a Comm. II grado Savona 10 novembre 197. n. 615
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 342-344
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| D216; D1822
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| Commentando la tesi giurisprudenziale secondo cui la circostanza che
un sottotetto venga destinato, in contrasto con la licenza edilizia,
a mansarda non comporta decadenza dalle agevolazioni di cui all' art.
15 della legge n. 765 del 1967 per l' intero fabbricato, l' A.
sostiene che, essendo l' illecito edilizio ravvisabile quando, senza
la licenza di costruzione od in contrasto con questa, le opere
eseguite non siano rispondenti alle prescrizioni del piano
regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del
regolamento edilizio, anche il mancato rispetto della destinazione
prevista in uno degli strumenti urbanistici menzionati configura
constrasto con la licenza edilizia ed e' pertanto sanzionabile con la
decadenza dalle agevolazioni fiscali. Circa il problema se la
decadenza investa l' intero fabbricato o solo la parte di costruzione
abusiva, l' A. ritiene che, come l' esenzione spetta all' intero
fabbricato e non alle singole unita' di cui si compone, cosi' la
costruzione non conforme alla legge di una di dette unita'
immobiliari comporta la perdita del beneficio tributario per l'
intero fabbricato.
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| art. 15 l. 6 agosto 1967, n. 765
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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