| Ricordata la dichiarata incostituzionalita' del cumulo dei rediti dei
coniugi ai fini dell' IRPEF, l' A. rileva la situazione di
svantaggio, a parita' di reddito, della famiglia con un solo
produttore di reddito nei confronti di quella con due produttori e
svolge un' analisi comparata dei sistemi di tassazione del reddito
"familiare" adottati negli altri paesi. Tali metodi sono
riconducibili a 4 tipi: quello, applicato in Italia, che non fa
riferimento al produttore del reddito e, dando luogo alla suddetta
sperequazione, viola il principio di uguaglianza; quello c.d. dello
"splitting", adottato in Germania, secondo il quale il reddito,
qualunque sia il numero di produttori, si somma e poi si divide per
due, applicando le rispettive aliquote ed ottenendo cosi' un
ammontare d' imposta identico nei due casi; il metodo del "quoziente
familiare" che consiste nel ripartire il reddito globale di una
famiglia tra i suoi membri secondo una determinata scala di
ripartizione; il sistema dei "livelli di carico familiare", applicato
in Olanda e Lussemburgo, che prevede apposite scale che tengono conto
del carico familiare e commisura l' imposta a tale carico tenendo
presente la costituzione della famiglia e non il numero dei
produttori del reddito. Secondo l' A. il sistema preferibile e'
quello del "quoziente familiare", adottato in Francia, che tiene
conto non solo del numero dei produttori del reddito, ma anche della
composizione del nucleo familiare. L' A. rileva infine che nel caso
di pensionati che rimangano vedovi si verifica l' assurdita' di un
minor introito nel nucleo familiare ridotto e di un maggior carico d'
imposta per il coniuge superstite.
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