| 139482 | |
| IDG811000214 | |
| 81.10.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Linguiti Gaetano
| |
| Il problema della trasparenza e le conseguenze di diritto punitivo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 1, pag. 1-4
| |
| | |
| D23065; D21900; D23074; D24045; D3121
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. ricorda che ai fini dell' IRPEF i redditi delle societa' di
persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'
effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili e che alla rettifica delle dichiarazioni
presentate da dette societa' si procede con un unico atto ai fini
dell' ILOR dovuta dalle societa' stesse ed ai fini dell' IRPEF o
dell' IRPEG dovute dai singoli soci. In forza di tale principio della
"trasparenza" e dell' automatica efficacia, il contenuto dell' avviso
di accertamento a carico del soggetto societario si riflette sulla
sfera giuridica e patrimoniale dei soci senza che debbano essere
notificati a ciascuno di essi avvisi rettificativi della quota di
reddito di partecipazione societaria. La notifica alla societa' dell'
avviso di accertamento da' diritto al fisco di pretendere, nei limiti
della rettifica operata, l' imposta personale nei confronti dei soci
insieme agli interessi moratori. L' A. critica la tesi di coloro che
sostengono la necessarieta' della notificazione di avviso di
accertamento anche a carico dei singoli soci e l' applicabilita'
della pena pecuniaria e della soprattassa: il socio puo' infatti
opporre l' eccezione di duplicazione di accertamento e la violazione
del principio che esclude l' applicabilita' di una duplice sanzione
di natura patrimoniale allo stesso fatto. L' A. conclude osservando
che in materia sussiste notevole confusione a causa delle
contrastanti istruzioni ministeriali e degli incerti comportamenti
degli uffici.
| |
| art. 5 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 40 n. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |