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| IDG811000216 | |
| 81.10.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rottino Antonino
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| INVIM: il concetto di "rapporti non ancora definiti" nel disposto
dell' art. 3 del d.l. n. 571 del 12-11-1979, cosi' come sostituito
dalla legge di conversione n. 2 del 12-1-1980
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| Riv. leg. fisc., an. 75 (1980), fasc. 11-12, pag. 2053-2058
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| D24054; D24056; D24058; D211; D021430
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| L' A. affronta il problema dell' individuazione dei "rapporti non
ancora definiti" alla data di entrata in vigore del decreto n. 571
del 1979 che ha conformato la normativa sull' INVIM alla sentenza con
cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita'
costituzionale dell' art. 14 del decreto sull' INVIM, rapporti ai
quali si applica la nuova disciplina. Secondo le precisazioni
ministeriali devono intendersi non definiti i rapporti che alla data
suddetta (14 novembre 1979) non avevano trovato la loro definitiva
sistemazione e per i quali non si era estinta la pretesa dell'
amministrazione finanziaria. Rilevata la peculiarita' del caso in
esame (in cui la pronuncia di incostituzionalita' cui la nuova legge
intende porre riparo toglie efficacia alla legge precedente dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione) rispetto alle
normali ipotesi di successioni di leggi, l' A., conformemente ad
alcune pronunzie di commissioni tributarie ed all' indirizzo
ministeriale, ritiene che il ricorso tempestivo possa solo conseguire
l' eliminazione delle illegittimita' esistenti ed operanti al momento
della sua proposizione e che pertanto possa rendere applicabile al
rapporto controverso la normativa conforme alla pronuncia di
incostituzionalita' solo se sia stato proposto anteriormente al
pagamento. Respinge la tesi di chi include tra i rapporti non ancora
definiti quelli relativi alle INVIM pagate entro il triennio
anteriore al decreto in questione o per le quali nel triennio dal
pagamento sia stata presentata domanda di rimborso, osservando che il
diritto al rimborso dell' imposta illegittimamente versata entro 3
anni dal pagamento (previsto dall' art. 75 del d.p.r. n. 634 del
1972) deve sussistere fin dal momento del pagamento e non puo'
sorgere successivamente per una pronuncia di incostituzionalita'. L'
A. esamina quindi alcuni casi di riliquidazione dell' imposta.
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| art. 3 d.l. 12 novembre 1979, n. 571
l. 12 gennaio 1980, n. 2
art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
C. Cost. 8 novembre 1979, n. 126
art. 136 Cost.
l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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