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139484
IDG811000216
81.10.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rottino Antonino
INVIM: il concetto di "rapporti non ancora definiti" nel disposto dell' art. 3 del d.l. n. 571 del 12-11-1979, cosi' come sostituito dalla legge di conversione n. 2 del 12-1-1980
Riv. leg. fisc., an. 75 (1980), fasc. 11-12, pag. 2053-2058
D24054; D24056; D24058; D211; D021430
L' A. affronta il problema dell' individuazione dei "rapporti non ancora definiti" alla data di entrata in vigore del decreto n. 571 del 1979 che ha conformato la normativa sull' INVIM alla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 14 del decreto sull' INVIM, rapporti ai quali si applica la nuova disciplina. Secondo le precisazioni ministeriali devono intendersi non definiti i rapporti che alla data suddetta (14 novembre 1979) non avevano trovato la loro definitiva sistemazione e per i quali non si era estinta la pretesa dell' amministrazione finanziaria. Rilevata la peculiarita' del caso in esame (in cui la pronuncia di incostituzionalita' cui la nuova legge intende porre riparo toglie efficacia alla legge precedente dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione) rispetto alle normali ipotesi di successioni di leggi, l' A., conformemente ad alcune pronunzie di commissioni tributarie ed all' indirizzo ministeriale, ritiene che il ricorso tempestivo possa solo conseguire l' eliminazione delle illegittimita' esistenti ed operanti al momento della sua proposizione e che pertanto possa rendere applicabile al rapporto controverso la normativa conforme alla pronuncia di incostituzionalita' solo se sia stato proposto anteriormente al pagamento. Respinge la tesi di chi include tra i rapporti non ancora definiti quelli relativi alle INVIM pagate entro il triennio anteriore al decreto in questione o per le quali nel triennio dal pagamento sia stata presentata domanda di rimborso, osservando che il diritto al rimborso dell' imposta illegittimamente versata entro 3 anni dal pagamento (previsto dall' art. 75 del d.p.r. n. 634 del 1972) deve sussistere fin dal momento del pagamento e non puo' sorgere successivamente per una pronuncia di incostituzionalita'. L' A. esamina quindi alcuni casi di riliquidazione dell' imposta.
art. 3 d.l. 12 novembre 1979, n. 571 l. 12 gennaio 1980, n. 2 art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 C. Cost. 8 novembre 1979, n. 126 art. 136 Cost. l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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