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139485
IDG811000217
81.10.00217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caputo Domenico
INVIM. Valore iniziale di immobile dichiarato ai fini INVIM. Puo' essere modificato in aumento per rapportarlo al maggior valore finale accertato dall' ufficio?
Riv. leg. fisc., an. 76 (1981), fasc. 1-2, pag. 1-6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24053; D24054; D24055; D24056
L' A. si chiede se, nel caso in cui l' ufficio abbia rettificato in aumento il valore finale dichiarato ai fini dell' INVIM, il contribuente che abbia dichiarato un valore iniziale dell' immobile oggetto di trasferimento con riguardo al valore venale che lo stesso aveva al decimo anno anteriore all' entrata in vigore dell' INVIM correlandolo al valore finale dichiarato nell' atto di trasferimento possa ritoccare tale valore per ripristinare il rapporto di connessione tra i due valori. Secondo l' orientamento ministeriale spetta agli uffici riscontrare la rispondenza del valore dichiarato con quello venale nel momento considerato, procedendo alla rettifica di esso solo quando il valore indicato sia superiore a quello venale; qualora sotto il profilo equitativo il contribuente venga ad essere evidentemente penalizzato, gli uffici possono procedere alla rettifica in aumento del valore iniziale in tutti i casi in cui l' indicazione dello stesso dipenda da un chiaro errore estimativo evidenziato dalla rettifica in aumento del corrispondente valore finale. I due valori, iniziale e finale, essendo inseriti in un contesto unitario fondato sulla loro differenza in relazione al periodo di riferimento, devono essere determinati su una base di correlazione e corrispondenza e risultare sempre omogenei per consentire una corretta tassazione dell' incremento effettivamente realizzatosi. L' A. non condivide peraltro la critica giurisprudenziale nei confronti degli uffici che, operato l' aumento del valore finale, non rettificano d' ufficio il valore iniziale dichiarato per ristabilire la proporzione con quello finale accertato. Secondo l' A. la procedura di revisione deve essere attivata sotto forma di istanza in via amminsitrativa o di ricorso alla commissione tributaria contro l' avviso di accertamento di valore dal contribuente, il quale deve produrre prove atte a dimostrare attendibilmente la fondatezza della rettifica richiesta.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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