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| IDG811000217 | |
| 81.10.00217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caputo Domenico
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| INVIM. Valore iniziale di immobile dichiarato ai fini INVIM. Puo'
essere modificato in aumento per rapportarlo al maggior valore finale
accertato dall' ufficio?
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| Riv. leg. fisc., an. 76 (1981), fasc. 1-2, pag. 1-6
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D24053; D24054; D24055; D24056
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| L' A. si chiede se, nel caso in cui l' ufficio abbia rettificato in
aumento il valore finale dichiarato ai fini dell' INVIM, il
contribuente che abbia dichiarato un valore iniziale dell' immobile
oggetto di trasferimento con riguardo al valore venale che lo stesso
aveva al decimo anno anteriore all' entrata in vigore dell' INVIM
correlandolo al valore finale dichiarato nell' atto di trasferimento
possa ritoccare tale valore per ripristinare il rapporto di
connessione tra i due valori. Secondo l' orientamento ministeriale
spetta agli uffici riscontrare la rispondenza del valore dichiarato
con quello venale nel momento considerato, procedendo alla rettifica
di esso solo quando il valore indicato sia superiore a quello venale;
qualora sotto il profilo equitativo il contribuente venga ad essere
evidentemente penalizzato, gli uffici possono procedere alla
rettifica in aumento del valore iniziale in tutti i casi in cui l'
indicazione dello stesso dipenda da un chiaro errore estimativo
evidenziato dalla rettifica in aumento del corrispondente valore
finale. I due valori, iniziale e finale, essendo inseriti in un
contesto unitario fondato sulla loro differenza in relazione al
periodo di riferimento, devono essere determinati su una base di
correlazione e corrispondenza e risultare sempre omogenei per
consentire una corretta tassazione dell' incremento effettivamente
realizzatosi. L' A. non condivide peraltro la critica
giurisprudenziale nei confronti degli uffici che, operato l' aumento
del valore finale, non rettificano d' ufficio il valore iniziale
dichiarato per ristabilire la proporzione con quello finale
accertato. Secondo l' A. la procedura di revisione deve essere
attivata sotto forma di istanza in via amminsitrativa o di ricorso
alla commissione tributaria contro l' avviso di accertamento di
valore dal contribuente, il quale deve produrre prove atte a
dimostrare attendibilmente la fondatezza della rettifica richiesta.
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| art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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