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139495
IDG811200362
81.12.00362 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ord. TAR MA 12 febbraio 1980
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 9, pt. 3, pag. 426-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15; D1530
L' A. rileva che il TAR Marche e' composto esclusivamente da quattro magistrati invece di cinque e che l' oggetto del giudizio nel quale e' stata sollevata la eccezione di costituzionalita' facente capo ad una "assenza ingiustificata" finiva per investire tutti i membri essendo due dei magistrati facenti parte del comitato di controllo ma essendo la loro presenza imprescindibile per il conseguimento del numero minimo previsto per la costituzione di un collegio. Ritiene altresi' l' A., insieme al Tribunale in questione, che nell' ipotesi dovrebbe ritenersi illegittimo il decreto presidenziale di composizione del T.A.R. Marche che pero', in considerazione del divieto di disapplicazione incidentale degli atti amministrativi e l' obbligatoria operativita' in via giudiziale degli stessi, sarebbe inattaccabile, assumendo una forza di resistenza superiore alla legge, e nei cui confronti il giudice potrebbe solo ricorrere al proponimento di una questione di costituzionalita'.
art. 43 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 34 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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