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139496
IDG811200363
81.12.00363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ord. TAR AB 22 marzo 1978
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 9, pt. 3, pag. 429-430
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1433; D14337; D14300
Rilevato che tanto il consigliere quanto il direttore di sezione vanno inseriti nell' identica fascia funzionale di "funzionario" con pari stipendio e funzioni, cosi' come tutte le qualifiche di carriera tecnica ed amministrativa confluiscono nella qualifica di istruttore, l' A. pone l' accento sul fatto che, alla luce delle norme attuali sull' inquadramento funzionale, potrebbe accadere che un impiegato di concetto, privo di laurea, venga inquadrato, per aver svolto di fatto mansioni superiori, nella fascia di funzionario e ritiene, insieme al TAR Abruzzo, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata riguardo agli artt. 1, 2, 39, 72 e 75 legge reg. Abruzzo nella parte in cui non prevedono alcuna distinzione o articolazione nell' ambito delle diverse qualifiche funzionali dei dipendenti regionali.
l.r. Ab. 2 agosto 1973, n. 32
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