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| IDG811200366 | |
| 81.12.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a TAR VE 18 aprile 1980, n. 241
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 9, pt. 3, pag. 408-409
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D121; D1210; D1212
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| La sentenza in questione tratta di una mancata sottoscrizione dell'
offerta di un soggetto che pur si era presentato regolarmente ad una
asta pubblica e la cui offerta era risultata la piu' vantaggiosa. L'
A. ritiene troppo formalistica la decisione adottata e sostiene che,
ai fini dell' ammissione di un concorrente ad una pubblica gara ed
alla successiva aggiudicazione, il solo documento da prendere in
considerazione sia la scheda di offerta. Dichiara infatti valutabile
la buona fede dell' offerente e preminente il principio di logica
giuridica per cui non tutte le disposizioni che disciplinano le forme
di incanto possono considerarsi inderogabili, ove infatti si tratti
di inosservanza di norme legislative o regolamentari che non
prevedono l' esclusione dalla gara egli sostiene la validita' degli
atti stessi ove non sia minato l' interesse della P.A. cosi' come
indicato da un indirizzo giurisprudenziale seguito da numerose
decisioni indicate.
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| Cons. Stato sez. V 19 maggio 1978, n. 572
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