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139509
IDG811200376
81.12.00376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano A.
Nota a Cons. Stato ad. plen. 8 luglio 1980, n. 28
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 12, pt. 3, pag. 535-537
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306
L' A. rileva come la giustizia amministrativa, sul problema della individuazione dei soggetti processuali sui quali deve venire a gravare il carico delle spese processuali, si orienta secondo,due principi complementari: le spese processuali devono, di regola, essere addossate, al soccombente ma il giudice ha un potere discrezionale di disporre diversamente. A riprova di cio' egli cita alcune decisioni le quali comprovano la rispondenza di quanto detto alla realta' dei fatti, rilevando in particolare come il giudice amministrativo possa condannare il soccombente alle spese anche in difetto di specifica domanda di parte.
Cons. Stato sez. VI 17 novembre 1978, n. 1196 Cons. Stato sez. V 15 dicembre 1978, n. 1615 Cons. Stato sez. VI 19 ottobre 1979, n. 711 Cons. Stato sez. IV 22 aprile 1980, n. 417
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