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| IDG811200399 | |
| 81.12.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a ord. Cons. Stato sez. IV 15 gennaio 1980, n. 10
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 10, pt. 3, pag. 448-449
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18420; D18453; D143; D14315; D14317; D1520; D153
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| La giurisprudenza amminsitrativa ha di recente affermato che gli
interessi dovuti dall' amministrazione sulle somme di cui e'
debitrice, specialmente nel caso derivino da rapporti di pubblico
impiego, iniziano a decorrere gia' prima che il decreto sia certo,
liquido ed esigibile. Su questo tema l' A. richiama sentenze di
T.A.R. e del Cons. di Stato. Richiama, inoltre, una sentenza della
Corte di Cass., nella cui motivazione si dichiara che l'
amministrazione dello Stato, conduttrice di un immobile destinato ad
uffici pubblici, se non dimostra di non aver potuto corrispondere il
canone locativo scaduto, nel termine previsto, causa la necessita' di
compiere un atto di procedimento di formazione del titolo di spesa,
e' tenuta a corrispondere al locatore gli interessi sulle somme
dovute per canoni scaduti, dalla data della costituzione in mora. L'
A., per quel che riguarda la questione di giurisdizione, riporta
sentenze di T.A.R. che, evidenziando il rapporto di pubblico impiego,
propendono per la giurisdizione del giudice amministrativo, e
sentenze del Cons. di Stato che riferentesi specificatamente agli
interessi moratori, sostengono, invece, la giurisdizione del giudice
ordinario.
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| TAR LA sez. II 25 ottobre 1978, n. 843
Cons. Stato sez. IV 30 maggio 1978, n. 497
Cons. Stato sez. V 2 marzo 1979, n. 113
Cass. 17 gennaio 1970, n. 384
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