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139530
IDG811200399
81.12.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ord. Cons. Stato sez. IV 15 gennaio 1980, n. 10
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 10, pt. 3, pag. 448-449
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18420; D18453; D143; D14315; D14317; D1520; D153
La giurisprudenza amminsitrativa ha di recente affermato che gli interessi dovuti dall' amministrazione sulle somme di cui e' debitrice, specialmente nel caso derivino da rapporti di pubblico impiego, iniziano a decorrere gia' prima che il decreto sia certo, liquido ed esigibile. Su questo tema l' A. richiama sentenze di T.A.R. e del Cons. di Stato. Richiama, inoltre, una sentenza della Corte di Cass., nella cui motivazione si dichiara che l' amministrazione dello Stato, conduttrice di un immobile destinato ad uffici pubblici, se non dimostra di non aver potuto corrispondere il canone locativo scaduto, nel termine previsto, causa la necessita' di compiere un atto di procedimento di formazione del titolo di spesa, e' tenuta a corrispondere al locatore gli interessi sulle somme dovute per canoni scaduti, dalla data della costituzione in mora. L' A., per quel che riguarda la questione di giurisdizione, riporta sentenze di T.A.R. che, evidenziando il rapporto di pubblico impiego, propendono per la giurisdizione del giudice amministrativo, e sentenze del Cons. di Stato che riferentesi specificatamente agli interessi moratori, sostengono, invece, la giurisdizione del giudice ordinario.
TAR LA sez. II 25 ottobre 1978, n. 843 Cons. Stato sez. IV 30 maggio 1978, n. 497 Cons. Stato sez. V 2 marzo 1979, n. 113 Cass. 17 gennaio 1970, n. 384
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