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| IDG811200402 | |
| 81.12.00402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Montanari C.
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| Nota a TAR FV 16 marzo 1978, n. 79
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 10, pt. 3, pag. 476-487
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D182; D18232; D18238; D13002
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| L' A. compie una disamina delle varie posizioni dottrinali in merito
al rapporto che intercorre tra beni patrimoniali dello Stato e
disciplina urbanistica, notando come sono sempre state caratterizzate
da una oscillazione tra i due termini della completa sottoposizione
al diritto comune e dell' applicazione, a tali beni, di un regime
speciale, a seconda del peso assegnato, di volta in volta, alla
natura dei beni, alla loro titolarita', oppure alla natura degli
interessi pubblici al cui perseguimento essi sono preordinati.
Secondo l' A. tutti i beni costituenti il demanio militare, di cui
all' art. 822 c.c., non sono assoggettabili agli strumenti
urbanistici, mentre gli altri immobili di interesse militare sono
sottoposti al regime dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato.
Al demanio militare, si riconducono quelle opere che costituiscono
installazioni difensive permanenti. L' A. confermando l' opinione
prevalente della dottrina conclude affermando che sono da ricondurre
nella disciplina del demanio militare quei beni che vengono
riconosciuti come tali dalla legge, la cui funzione sia limitata a
soddisfare esigenze d' interesse militare.
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| art. 10 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 3 l. 6 agosto 1967, n. 765
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