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139533
IDG811200402
81.12.00402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanari C.
Nota a TAR FV 16 marzo 1978, n. 79
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 10, pt. 3, pag. 476-487
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D182; D18232; D18238; D13002
L' A. compie una disamina delle varie posizioni dottrinali in merito al rapporto che intercorre tra beni patrimoniali dello Stato e disciplina urbanistica, notando come sono sempre state caratterizzate da una oscillazione tra i due termini della completa sottoposizione al diritto comune e dell' applicazione, a tali beni, di un regime speciale, a seconda del peso assegnato, di volta in volta, alla natura dei beni, alla loro titolarita', oppure alla natura degli interessi pubblici al cui perseguimento essi sono preordinati. Secondo l' A. tutti i beni costituenti il demanio militare, di cui all' art. 822 c.c., non sono assoggettabili agli strumenti urbanistici, mentre gli altri immobili di interesse militare sono sottoposti al regime dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato. Al demanio militare, si riconducono quelle opere che costituiscono installazioni difensive permanenti. L' A. confermando l' opinione prevalente della dottrina conclude affermando che sono da ricondurre nella disciplina del demanio militare quei beni che vengono riconosciuti come tali dalla legge, la cui funzione sia limitata a soddisfare esigenze d' interesse militare.
art. 10 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 3 l. 6 agosto 1967, n. 765
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